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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14410/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La banca ricorreva per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado di accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare proposta dalla curatela per ottenere la declaratoria di inefficacia di rimesse solutorie effettuate su conto corrente, per un importo complessivo di euro 1.520.225,36, con condanna alla restituzione. I dodici motivi deducevano, in sintesi, nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o insufficiente; violazione delle norme sulla validità dell'atto di citazione per asserita indeterminatezza della domanda; violazione dell'art. 67 l. fall. e dell'art. 2697 c.c. in tema di rimesse solutorie, scientia decoctionis e riparto dell'onere della prova; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; violazione dell'art. 2735 c.c.; e violazione dell'art. 184 c.p.c. per lo stralcio di documenti. La banca contestava, in sostanza, sia la configurabilità dei pagamenti revocabili sia la prova della consapevolezza dello stato d'insolvenza, oltre a vari profili processuali della decisione e del giudizio di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile. Ha ritenuto inammissibili i motivi che denunciavano vizi motivazionali ex art. 132 c.p.c. perché la sentenza d'appello era ampiamente motivata e non ricorreva alcuna anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante. Ha ritenuto inammissibili i motivi relativi all'art. 2697 c.c. e agli artt. 115 e 116 c.p.c. perché in realtà miravano a contestare la valutazione delle prove e non l'erroneo riparto dell'onere probatorio o l'utilizzo di prove illegittimamente acquisite. Ha inoltre qualificato come inammissibili per difetto di autosufficienza il motivo sulla nullità della citazione introduttiva e quello sullo stralcio documentale, osservando che il ricorso non indicava con precisione il contenuto degli atti e dei documenti asseritamente viziati. In conseguenza, ha condannato la ricorrente alle spese e dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura è ammissibile solo per anomalie motivazionali estreme: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non basta la mera insufficienza della motivazione.

  • art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per escludere che la sentenza d'appello fosse priva di motivazione adeguata.

  • art. 163, terzo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto o delle ragioni della domanda è configurabile solo se mancano gli elementi essenziali a consentire al convenuto di comprendere la pretesa; nel caso concreto il ricorso era però privo di autosufficienza.

  • art. 164, quarto comma, c.p.c.

    La nullità dell'atto introduttivo per inosservanza dei requisiti di contenuto può essere esclusa quando la domanda risulti comunque sufficientemente individuabile.

  • art. 67 l. fall.

    Le doglianze erano rivolte non alla portata astratta della norma, ma alla sua applicazione al caso concreto; la Corte ha quindi reputato le censure inidonee a integrare un vero vizio di violazione di legge.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova si ha solo se il giudice lo pone a carico della parte sbagliata; se la censura riguarda l'apprezzamento delle prove, il vizio è solo di fatto e non di violazione di legge.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione sussiste solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi; non quando valuti diversamente le prove offerte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o nega il prudente apprezzamento dovuto; non basta contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 2735 c.c.

    Le censure sul punto erano in realtà dirette contro la ricostruzione della fattispecie concreta, non contro l'interpretazione della norma.

  • art. 184 c.p.c.

    La censura relativa allo stralcio documentale è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ammesso solo nei rigorosi limiti del vizio motivazionale oggi consentito dalla norma.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6

    Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda la censura, in ossequio al principio di autosufficienza.

  • art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4

    L'onere di deposito e specifica indicazione degli atti/documenti richiamati resta imprescindibile anche quando la Corte possa esaminare direttamente gli atti del processo.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13

    È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La denuncia di vizio motivazionale in cassazione è ammissibile solo se la sentenza presenti un'anomalia motivazionale radicale, non già per il semplice dissenso sulla sufficienza o condivisibilità della motivazione.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre soltanto quando il giudice distribuisca erroneamente l'onere della prova tra le parti; se la censura investe l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, si tratta di vizio di merito non deducibile come violazione di legge.
  • Gli artt. 115 e 116 c.p.c. sono violati solo in presenza di uso di prove non introdotte dalle parti o di attribuzione alla prova di un valore legale diverso da quello previsto; non è consentito trasformare in violazione di legge una critica alla valutazione del materiale probatorio.
  • La censura di nullità dell'atto introduttivo o di altri atti processuali deve essere autosufficiente: il ricorrente deve indicare con precisione il contenuto degli atti e i passaggi rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • In materia di revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente, non basta contestare in astratto la norma applicata; occorre censurare specificamente l'erronea ricognizione della fattispecie normativa o l'eventuale violazione dei criteri giuridici di qualificazione dei pagamenti e della scientia decoctionis.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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