Cassazione Civile, Sentenza n. 34318/2023 del 07/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1681/2020 che, accogliendo gli appelli del Ministero, dell'AISI e della Gattel, aveva dichiarato improcedibile la domanda risarcitoria proposta da Scotti davanti al giudice ordinario per effetto di un giudicato esterno costituito dalla sentenza della Corte dei conti n. 198/2010. Scotti deduceva che la sua azione civile fondata sull'art. 2043 c.c. non fosse preclusa dal giudicato contabile, o comunque che la Corte d'appello avesse errato qualificando la domanda come mera reiterazione di questioni già decise. Il contenzioso nasce da una complessa vicenda relativa all'acquisto di un immobile per attività dei servizi di informazione, con successive pronunce penali (proscioglimento per prescrizione), civili e contabili (condanna per danno erariale nella Corte dei conti e pronunce di merito in favore di Gattel sul preliminare). Scotti sosteneva invece di aver subito danni per la mancata trascrizione e per la mancata richiesta di sequestro conservativo da parte delle Amministrazioni e di Gattel, chiedendo il risarcimento in via civile.
La decisione
La Corte di Cassazione (Sezioni Unite) ha rigettato il ricorso principale di Scotti, dichiarando assorbiti i ricorsi incidentali condizionati delle controparti. La Corte ha ritenuto che la domanda proposta da Scotti dinanzi al giudice ordinario si sostanziasse in una reiterazione, con diversa qualificazione giuridica, delle stesse pretese già dedotte nel giudizio della Corte dei conti e che pertanto fosse preclusa dall'autorità del giudicato esterno (sentenza Corte dei conti n. 198/2010). La Corte ha motivato la preclusione con l'identità oggettiva dei fatti e la coincidenza delle parti (salvo Gattel, che però può beneficiare del giudicato in suo favore come condebitrice). Perciò il ricorso è stato respinto; Scotti è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore delle controparti.
Norme richiamate
La Corte valuta che la riqualificazione della domanda come azione aquiliana non sottrae la pretesa alla efficacia preclusiva del giudicato quando la domanda si fondi sugli stessi fatti già decisi, ossia quando sia meramente una reiterazione con diversa qualificazione giuridica.
"Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate"
La Corte dei conti aveva esaminato e ritenuto irrilevante la prospettata responsabilità concorrente del creditore (ossia omissioni dell'Amministrazione) già nel giudizio contabile; ciò è stato ritenuto parte del giudicato che preclude la nuova azione civile se fondamentalmente riferita agli stessi fatti.
art. 1306, secondo comma, cod. civ.
La sentenza osserva che la Gattel, pur non essendo parte del giudizio contabile, può trarre vantaggio dall'effetto del giudicato esterno favorevole a essa come condebitrice solidale, ai sensi dell'art. 1306 c.c.
Richiamata la motivazione della Corte dei conti che aveva dichiarato inammissibile una domanda proposta per la prima volta in appello, la Corte evidenzia come questioni rilevabili e proposte fuori termine non possano poi sottrarre la materia al giudicato.
Richiamate nelle censure delle parti connesse all'ordine delle questioni e alla correttezza dell'applicazione del criterio della "ragione più liquida"; la Corte delle Sezioni Unite specifica che, se la questione di giurisdizione è rilevabile d'ufficio e non è stata esplicitamente o implicitamente decisa dal giudice di merito, il ricorso incidentale va esaminato con priorità, ma nel caso concreto la Corte d'appello aveva implicitamente deciso la questione del giudicato esterno.
Richiamato nella censura di Scotti (nell'atto di ricorso principale) come riferimento normativo alla disciplina della riqualificazione delle domande; la Corte ha però ritenuto che la riqualificazione non impedisca l'effetto preclusivo del giudicato quando sussista identità di fatti e di oggetto.
art. 52 r.d. n. 1214/1934
Citate dalle parti nelle doglianze processuali relative all'ordine e all'esame delle questioni; la Corte non ha ritenuto che la mancata pregiudiziale sul tema della giurisdizione abbia inciso sul diritto del ricorrente a ottenere decisione nel merito, concludendo per la preclusione in ragione del giudicato esterno.
art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Richiamato solo in relazione all'annotazione amministrativa di rito nella parte dispositiva della sentenza (formalità legate alla comunicazione delle decisioni).
Norma penale richiamata nel ricostruire il quadro fattuale (imputazione originaria di Scotti nell'ambito della trattativa di acquisto). La decisione civile/contabile non si sofferma sul contenuto del reato ma sul giudicato sorto nelle altre sedi.
Massime di principio
- Il giudicato esterno formato in un giudizio contabile può precludere una successiva azione civile fondata sugli stessi fatti anche se la domanda viene riformulata sotto diversa qualificazione giuridica (es. da eccezione contabile a domanda ex art. 2043 c.c.).
- Per valutare la preclusività del giudicato occorre verificare identità oggettiva dei fatti e identità o compatibilità delle parti; la sola riformulazione giuridica non basta a eludere il giudicato se la sostanza della domanda è la medesima.
- Le questioni di giurisdizione rilevabili d'ufficio devono essere esaminate prioritariamente, ma se il giudice di merito ha implicitamente o esplicitamente deciso sulla materia non sussiste più spazio per un ricorso incidentale condizionato una volta che il ricorso principale sia rigettato.
- La prospettazione del concorso di colpa del creditore (art. 1227 c.c.) deve essere tempestivamente proposta: se è stata già esaminata e decisa in sede contabile, quella decisione può avere efficacia preclusiva sulla stessa questione in sede ordinaria.
- Soggetti che non erano parti in un giudizio precedente possono, in determinati rapporti (es. condebitori solidali), trarre vantaggio dall'efficacia esterna di un giudicato favorevole ad altro coobbligato (art. 1306 c.c.).
- Chi intende proporre una nuova azione deve valutare preventivamente la possibile esistenza di giudicati esterni: la strategia processuale non può limitarsi alla sola riqualificazione della domanda, ma deve tener conto delle decisioni già passate in giudicato sui fatti materiali.
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