Cassazione Civile, Sentenza n. 33944/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Comune chiedeva l'esecuzione della convenzione urbanistica (PL C2) con condanna del Fallimento alla bonifica dell'area a standard e al successivo trasferimento gratuito delle aree; in via subordinata, pagamento delle somme necessarie per la bonifica. In primo grado il TAR aveva accolto la domanda principale; il Fallimento impugnava sostenendo, tra l'altro, difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, inammissibilità della condanna ad un facere nei confronti della curatela e la preclusione derivante dal diniego di ammissione al passivo in sede fallimentare. Il Consiglio di Stato aveva rigettato l'appello; la curatela ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi (giurisdizione, impossibilità di condannare la curatela a fare la bonifica, mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia su questioni UE).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: ha confermato che l'obbligo di bonifica assunto in convenzione rientra nel novero degli accordi integrativi/sostitutivi di provvedimenti amministrativi e dunque nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 133 c.p.a. e art. 11 l. 241/1990); ha escluso che il richiamo alla possibilità per il curatore di sciogliersi ex art. 72 l. fall. potesse prevalere sulle obbligazioni convenzionali assunte a tutela di un interesse pubblico; ha rilevato i limiti del sindacato di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato (controllo limitato alle questioni di giurisdizione assoluta/relativa) e l'assenza di vizio di eccesso di potere giurisdizionale. Di conseguenza è stata confermata la condanna della curatela all'esecuzione della bonifica e al trasferimento delle aree secondo la convenzione; spese a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 11 Legge 7 agosto 1990, n. 241
richiamata nel testo come norma che disciplina gli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti amministrativi
La Corte ha ritenuto che le convenzioni urbanistiche rientrino nella categoria degli accordi di cui all'art. 11 e pertanto possano essere devolute alla giurisdizione amministrativa, con applicazione dei principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.
art. 133 c.p.a.
richiamato nel testo (comma 1, lett. a), n. 2 e lett. f))
La norma attribuisce la giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo sulle controversie relative alle convenzioni urbanistiche; il giudice amministrativo può conoscere anche di diritti soggettivi connessi a tali convenzioni.
art. 2932 cod. civ.
Il Consiglio di Stato (e confermato dalla Cassazione) può pronunciare sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. per il trasferimento di proprietà previsto in convenzione, anche se non espressamente contemplata dal rito amministrativo.
art. 72 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (art. 72 l. fall.)
La Corte ha ritenuto che la facoltà del curatore di sciogliersi da obbligazioni ex art. 72 non prevale automaticamente rispetto a obblighi convenzionali assunti a tutela di interessi pubblici; l'orientamento amministrativo prevalente esclude lo scioglimento dalla convenzione urbanistica da parte della curatela.
art. 192 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Richiamato in relazione all'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: la curatela, quale gestore o detentore dei beni, può essere gravata dell'onere di interventi di ripristino/smaltimento, con costi gravanti sulla massa fallimentare, nei limiti indicati dall'ordinamento ambientale.
Direttiva 2008/98/CE
Richiamata a supporto dell'orientamento che assegna obblighi di gestione/smaltimento dei rifiuti anche alla curatela; la pronuncia fa riferimento alla conformità del diritto interno alla normativa comunitaria in materia ambientale.
Direttiva 2004/35/CE (principio "chi inquina paga")
Il principio è richiamato dalla ricorrente ma la Corte osserva che, nel caso in esame, l'obbligo non deriva direttamente dalla normativa sul danno ambientale bensì da un impegno contrattuale assunto in convenzione, perciò la disciplina del danno ambientale non è direttamente applicabile alla qualsivoglia limitazione della responsabilità del curatore.
artt. 24, 103, 111, 113 Cost.
Richiamati in relazione al riparto di giurisdizione e al principio del giudice naturale; la Corte ha ribadito i limiti del ricorso per cassazione contro decisioni dei giudici speciali (art.111, comma 8) e la disciplina costituzionale della giurisdizione.
Massime di principio
- Le obbligazioni derivanti da convenzioni urbanistiche (accordi integrativi/sostitutivi di provvedimenti amministrativi) possono rientrare nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche se hanno forma contrattuale.
- Il giudice amministrativo può emettere pronunce costitutive (art. 2932 c.c.) e condannare al facere, incluse condanne dirette alla curatela fallimentare, quando l'obbligo discende da un interesse pubblico o da una convenzione attribuita alla giurisdizione amministrativa.
- La pendenza o l'esito di una procedura concorsuale non impedisce al giudice amministrativo di decidere su questioni rientranti nella sua giurisdizione; gli organi fallimentari devono, se appropriato, ammettere crediti con riserva in attesa della decisione del giudice competente.
- La facoltà del curatore di sciogliersi da obbligazioni ex art. 72 l. fall. non è automaticamente esercitabile contro obbligazioni convenzionali che tutelano interessi pubblici: l'orientamento amministrativo limita tale possibilità.
- In Cassazione il sindacato sulle sentenze del Consiglio di Stato è ristretto alle questioni di giurisdizione (difetto assoluto o relativo); errori di interpretazione o di valutazione sul merito della giurisdizione amministrativa sono, di norma, insindacabili con il ricorso per cassazione.
- Se la controversia solleva profili di diritto dell'Unione, la decisione di sollevare o meno rinvio pregiudiziale spetta al giudice amministrativo; la Corte di Cassazione non può sostituirsi a quel giudice per rinnovare questioni di diritto UE già decise dal Consiglio di Stato.
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