Cassazione Civile, Sentenza n. 34214/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Azione revocatoria (azione pauliana) promossa da Riccardo Cappetta contro trasferimenti di quote e immobili effettuati da Luigi Pio Cappetta a Baurellias e successivamente da Baurellias a Ravello, per far valere l'inefficacia dei trasferimenti in frode del credito (importo pretese euro 608.685,35). La questione principale è l'ammissibilità di estendere l'azione ordinaria ex art. 2901 c.c. al subacquirente (Ravello) chiamato in causa, e se tale estensione possa avvenire nel processo ordinaro del singolo creditore o risulti invece riservata al curatore fallimentare ai sensi dell'art. 66 l.fall.; contestata anche la presunta mutatio libelli e la tempestività/legittimazione dell'azione contro Ravello
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso della Ravello, ha cassato la sentenza della Corte d’appello e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda proposta nei confronti di Ravello. In sintesi la Corte ha ritenuto che l'attore non poteva, nell'ambito di una ordinaria azione revocatoria ex art. 2901 c.c., estendere 'a cascata' la domanda contro il subacquirente senza i presupposti previsti dalla norma (effetti della trascrizione o prova della mala fede) e senza l'istituzionale possibilità prevista per il curatore fallimentare ex art. 66 l.fall.; pertanto la domanda nuova verso Ravello doveva essere disattesa. Considerata la peculiarità della questione, le spese sono compensate equamente
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
Norma sull'azione revocatoria ordinaria: la Corte evidenzia che l'azione nei confronti dei subacquirenti è prevista dall'ultimo comma ma richiede condizioni precise (effetti della trascrizione della domanda ovvero prova della mala fede del subacquirente); non consente una 'estensione a cascata' automatica della domanda ordinaria promossa contro l'acquirente diretto
art. 66, comma 2, l.fall.
Norma che attribuisce al curatore fallimentare la facoltà di agire anche direttamente nei confronti degli aventi causa del primo acquirente: la Corte sottolinea che solo il rappresentante della massa creditoria può esercitare l'espansione 'a cascata' dell'azione revocatoria con efficacia diretta sui subacquirenti
art. 106 c.p.c.
Il potere del giudice istruttore di chiamare terzi in causa (in ius vocatio) rende possibile l'ingresso del chiamato nel processo ma non trasforma la natura originaria della domanda né consente di introdurre automaticamente una nuova domanda verso il terzo
art. 183 c.p.c.
Udienza di trattazione in cui si definisce il petitum: la Corte richiama il divieto di introdurre novità sostanziali successivamente all'udienza ex art. 183 c.p.c. che comporterebbero una mutatio libelli non consentita
art. 115 e 116 c.p.c.
Richiamate in relazione alla corretta valutazione del petitum e delle eccezioni processuali: la Corte verifica la conformità della decisione di merito ai principi di regolarità dell'istruzione e della decisione (valutazione delle eccezioni sollevate)
art. 2905 c.c.
Norma sul sequestro conservativo: citata nella parte fattuale perché l'attore aveva chiesto sequestri conservativi sui beni poi risultati già trasferiti; la corte di merito aveva valutato la tempestività e l'efficacia della misura cautelare
art. 2470, art. 2471, art. 2652, art. 2900 c.c.
Norme richiamate nel secondo motivo in relazione ai requisiti e agli aspetti formali della domanda revocatoria e degli atti traslativi/trascrizione; dalla sentenza emerge che tali norme sono state menzionate ma non hanno modificato il principio decisorio principale sulla impossibilità di un'estensione 'a cascata' nell'azione ordinaria
Massime di principio
- L'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. promossa da un singolo creditore non può automaticamente essere estesa 'a cascata' ai subacquirenti: l'intervento nei confronti dei subacquirenti richiede i presupposti specifici indicati dalla norma (effetti della trascrizione o prova della mala fede del subacquirente)
- Solo il curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 66 l.fall., ha il potere tipico di estendere efficacemente l'azione revocatoria ai successivi aventi causa (subacquirenti) nell'ambito della procedura concorsuale
- La chiamata in causa di un terzo ex art. 106 c.p.c. autorizza l'ingresso nel processo ma non può trasformare o ampliare il petitum originario introducendo nuovi capi di domanda che costituiscano mutatio libelli
- Dopo l'udienza ex art. 183 c.p.c. non è ammesso introdurre nuove domande sostanziali rispetto a quelle già dedotte (rischio di mutatio libelli); ogni estensione della domanda deve essere tempestiva e coerente con il petitum iniziale
- Per ottenere efficacia nei confronti dei subacquirenti al di fuori del contesto concorsuale è necessario dimostrare specificamente la mala fede del subacquirente ovvero avvalersi degli effetti della trascrizione della domanda; in mancanza la domanda verso il subacquirente può essere dichiarata inammissibile o rigettata
- In pratica, chi intende tutelarsi contro trasferimenti multipli dovrebbe prioritariamente: (a) agire tempestivamente contro l'acquirente diretto e trascrivere la domanda; (b) valutare l'ipotesi concorsuale e il coinvolgimento del curatore; (c) se si chiama un subacquirente, fondare l'azione su elementi di mala fede o su presupposti che ne giustifichino l'ammissibilità
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