Cassazione Civile, Sentenza n. 33902/2023 del 05/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento TARSU relativo al 2012 per presunte violazioni normative (artt. 70,72,73 d.lgs. n.507/1993 e art.1, co.162, l. n.296/2006), nullità per carenza di motivazione e violazione del principio di affidamento del contribuente, nonché contestazione delle superfici indicate e delle aliquote applicate; includeva anche una domanda di rimborso relativa ad altro avviso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della Porto di Lavagna S.p.A. Ha ritenuto ammissibile e sufficientemente specifico l'appello del Comune, ha dichiarato congrua e intellegibile (seppur sintetica) la motivazione dell'avviso di accertamento alla luce della giurisprudenza consolidata (tra cui Cass. n.3829/2009) che considera tassabili anche gli "specchi acquei" come aree scoperte. Le questioni non riproposte in appello sono state considerate rinunciate ex art.56 d.lgs.546/1992; pertanto i profili relativi a mera quantificazione o errata individuazione delle superfici non sono stati esaminati in Cassazione. Spese compensate integralmente. La Corte ha inoltre dichiarato sussistere i presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo da parte della ricorrente ai sensi dell'art.13, co.1-quater, D.P.R. n.115/2002 (come inserito dalla legge n.228/2012).
Norme richiamate
d.lgs. n. 507 del 1993
Norme sul tributo dei rifiuti utilizzate dal Comune per motivare l'accertamento; la Corte ha ritenuto compatibile la tassazione distinta di banchine e specchi acquei come aree coperte/scoperte in base all'interpretazione giurisprudenziale.
legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007)
Richiamata dalla ricorrente come norma rilevante per la determinazione dei tributi locali; la Corte non ha accolto la censura relativa all'applicazione di tale disposizione in senso favorevole al contribuente nel caso concreto.
legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)
Rammentata rispetto ai diritti del contribuente (es. principio di affidamento); la Corte ha ritenuto che l'avviso impugnato fosse comunque sufficientemente motivato e quindi non affetto da nullità per violazione dei principi costituzionali richiamati.
d.lgs. n. 546 del 1992
Art.53 (inammissibilità dell'appello per difetto di specificità) va interpretato restrittivamente nel processo tributario: se è chiara la volontà di impugnare la decisione il merito deve essere esaminato. Art.56: le questioni non accolte in primo grado e non riproposte in appello si intendono rinunciate; la Corte ha applicato questa regola per escludere l'esame di profili di quantificazione non riproposti.
codice di procedura civile
art. 132 c.p.c.; art. 118, primo comma, disp. att.; art. 342 c.p.c.; art. 360 c.p.c., primo comma, nn. 3 e 4
Richiamati in relazione al contenuto della motivazione della sentenza e ai motivi di cassazione: la Corte ha analizzato il vizio di motivazione apparente e le doglianze procedurali (omessa decisione su eccezioni, carenza di specificità) ritenendo infondate le censure effettuate.
D.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1-quater (insertito dall'art.1, comma 17, legge n.228/2012)
Norma richiamata per giustificare l'eventuale ulteriore addebito a carico della ricorrente; la Corte ha dichiarato sussistere i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo indicato da tale disposizione.
Cassazione
sentenza n. 3829 del 2009
Fondamentale nell'orientare la soluzione: stabilisce che per il tributo sui rifiuti le estensioni spaziali utilizzate da una comunità possono essere considerate aree scoperte anche se liquide; da ciò deriva la legittimità di tassare separatamente specchio acqueo e banchine.
Cassazione, giurisprudenza di legittimità richiamata
es. Cass., Sez.5, 15/01/2019 n.707; Cass., Sez.5, 05/10/2018 n.24641; Cass., Sez.5, 06/06/2018 n.14534
Orientamenti citati a sostegno dei principi processuali richiamati: interpretazione restrittiva dell'art.53 d.lgs.546/1992 sull'inammissibilità per difetto di specificità e chiarimenti sulle conseguenze della mancata riproposizione di questioni in appello.
Massime di principio
- La tassazione TARSU/TARI può comprendere gli "specchi acquei" (aree liquide) considerati "aree scoperte" ai fini del tributo sui rifiuti secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.3829/2009).
- Nel processo tributario l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità va interpretata restrittivamente: se l'atto di appello esprime chiaramente la volontà di impugnare la decisione, il giudice deve esaminare il merito.
- Le questioni non accolte in primo grado e non specificamente riproposte in appello si considerano rinunciate (art.56 d.lgs.546/1992): chi impugna deve riproporre espressamente le eccezioni che intende vedere riesaminate.
- La motivazione dell'atto amministrativo o dell'avviso di accertamento deve essere almeno intellegibile: una motivazione sintetica può essere sufficiente se consente di ricostruire il percorso logico-giuridico del decisum; la mera insoddisfazione del contribuente non basta a integrare vizio di motivazione.
- Se il quesito principale è stato risolto da recente orientamento di legittimità, le conseguenze pratiche (quantificazione, misurazione) devono essere contestate tempestivamente in appello o si rischia la rinuncia implicita; in Cassazione non saranno esaminati profili non collegati alla sentenza impugnata.
- In situazioni di cambiamento giurisprudenziale che hanno creato incertezza sull'obbligo tributario, i giudici possono considerare la particolarità della situazione e compensare spese o riconoscere difficoltà nella quantificazione del tributo.
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