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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34252/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia (4/2/2020, n.706/12/2020) che, in appello, aveva riformato la decisione di primo grado dichiarando l'inammissibilità del ricorso originario per tardiva proposizione e accogliendo l'appello di Riscossione Sicilia in relazione a sette cartelle di pagamento (avvisi di accertamento e ruoli) per complessivi € 9.766,64. Il ricorrente deduce numerose violazioni e vizî relative alla regolarità delle notifiche: omessa o insufficiente motivazione della sentenza d'appello circa le eccezioni sulla irregolare notificazione; erronea attribuzione all'agente della riscossione dell'onere probatorio tramite copie delle relate; mancata prova dell'abilitazione di società di posta privata; irregolarità del rito dell'irreperibilità (omessa affissione degli avvisi alla porta, trattandosi di irreperibilità relativa); produzione di raccomandata/informativa priva di timbro con datario, firma e relazione dell'agente postale; eccezione di prescrizione quinquennale per tre cartelle; e tardiva costituzione dell'agente della riscossione in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo nella parte in cui ha rilevato la carenza motivazionale della sentenza d'appello (nullità per omessa o insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.), con conseguente assorbimento degli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione. Sono state anche compensate le spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente come disposto nella decisione di cassazione.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 36)

    Invocato dal ricorrente in relazione alla motivazione e all'istruttoria nel processo tributario; la Corte ha valorizzato la necessità di adeguata motivazione in materia di impugnazioni di atti tributari.

  • codice di procedura civile (art. 360, primo comma, n. 4)

    Norma principale richiamata per censurare la sentenza d'appello: la mancata o insufficiente motivazione integra vizio di nullità suscettibile di cassazione.

  • codice civile (art. 2697)

    Riferito in relazione all'onere della prova; la questione non è stata decisa nel merito perché il ricorso è stato deciso per carenza motivazionale, ma la vicenda evidenzia che l'onere probatorio circa la regolarità delle notifiche incombe sull'agente della riscossione.

  • codice civile (art. 1334)

    Richiamato dalla giurisprudenza citata per affermare che la notificazione è condizione di efficacia e non elemento costitutivo dell'atto amministrativo: un vizio di notificazione non annulla automaticamente l'atto se il destinatario ne ha comunque avuto conoscenza in tempo utile per impugnare.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (art. 26 e art. 60)

    Norme sul procedimento di notifica degli atti tributari richiamate nei motivi relativi all'irregolarità delle notifiche e al rito dell'irreperibilità; la Corte ha ritenuto necessaria una valutazione puntuale degli adempimenti di notifica.

  • codice di procedura civile (art. 140)

    Richiamato con riguardo alle regole sulla notificazione e al rito dell'irreperibilità; la Corte ha evidenziato che l'appello doveva motivare specificamente la regolarità delle singole notifiche contestate.

  • d.lgs. 22 luglio 1999 (art. 4, commi 1 e 5)

    Citato in relazione alla validità delle certificazioni rilasciate da società postali private; la questione è stata sollevata ma non decisa nel merito per il rinvio.

  • legge 20 novembre 1982, n. 890 (art. 4, comma 3)

    Richiamata fra le norme attinenti alla prova documentale delle notifiche; la Corte ha ritenuto però che la materia richiedesse un esame più puntuale in appello.

  • codice civile (art. 2948)

    Evocato in relazione alla prescrizione; il motivo sulla prescrizione quinquennale per alcune cartelle è stato sollevato ma assorbito dalla decisione per vizi motivazionali.

  • Costituzione Italiana (art. 111, comma 6)

    Richiamata dalla giurisprudenza per il principio del 'minimo costituzionale' della motivazione: la sentenza deve consentire il controllo della logicità e correttezza del ragionamento giudiziario.

Massime di principio

  • La Corte d'appello deve fornire una motivazione autonoma o, se motivata per relationem, riprodurre e valutare espressamente le ragioni della pronuncia di primo grado in modo da rendere verificabile il percorso logico-giuridico; la mera adesione acritica comporta nullità per carenza di motivazione.
  • Se il contribuente solleva plurime contestazioni sulla regolarità delle notifiche, il giudice d'appello è tenuto a valutare specificamente le singole allegazioni e le relative risultanze probatorie, non potendosi limitare a un'affermazione generica di regolarità.
  • I vizi di notificazione non cancellano automaticamente il contenuto dell'atto impositivo: l'atto resta efficace se il destinatario ha avuto conoscenza tale da poter impugnare nei termini (principio derivato da art. 1334 c.c. e giurisprudenza costante). Tuttavia, questa valutazione richiede un esame motivato delle prove e delle circostanze.
  • L'onere della prova della regolarità della notificazione grava sull'agente della riscossione; tale prova deve risultare da documentazione idonea (relate complete, attestazioni con datario, firma e/o documenti certificati) e, in presenza di servizi postali privati o di procedure di irreperibilità, va dimostrata anche la corretta applicazione delle formalità previste.
  • Difetti formali nelle prove documentali di notifica (es. assenza di timbro con datario, firma o relazione dell'agente postale; mancata affissione prevista nel caso di irreperibilità relativa) possono seriamente compromettere la prova della regolarità della notifica e devono essere esaminati dal giudice.
  • Nei casi di motivazione lacunosa della decisione di appello, la Cassazione è propensa a cassare e rinviare la causa per un nuovo esame, anziché decidere nel merito, se le questioni di fatto e di prova richiedono ulteriore istruttoria o valutazione.
  • Per chi impugna cartelle di pagamento è strategico dedurre specificamente vizi di notifica e produrre (ove possibile) elementi che dimostrino la mancata conoscenza o irregolarità formali, così da impedire che il giudice si limiti a ritenere l'impugnazione tardiva senza esaminare le censure di fondatezza.

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