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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20420/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della CTR Lazio che aveva accolto l'appello dell'Agenzia con recupero di imponibile e maggiori imposte (IRES, IVA, IRAP) per complessivi €22.000,00 a seguito di PVC della Guardia di Finanza. Il ricorso per cassazione conteneva 24 motivi, ma l'accoglimento ha riguardato in particolare i primi tre motivi, che denunciavano la violazione dell'art. 27 d.l. n.137/2020 e l'illegittima decisione della causa "sulla base degli atti" nonostante la tempestiva istanza della parte di essere ammessa alla discussione pubblica anche da remoto; la CTR non aveva né motivato l'impossibilità del collegamento da remoto né disposto i termini per la trattazione scritta o il rinvio, ledendo il diritto di difesa e il contraddittorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso, ritenendo che la CTR non abbia rispettato le previsioni emergenziali dell'art. 27 d.l. 137/2020: pur essendovi un'istanza della parte per la discussione (anche da remoto), la Commissione ha deciso la causa direttamente sulla base degli atti senza motivare l'impossibilità del collegamento da remoto né concedere i termini per la trattazione scritta o rinviare. Per tale violazione del diritto di difesa la sentenza impugnata è stata dichiarata nulla e la causa è stata rinviata alla Corte territoriale di secondo grado per nuovo esame; gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 27 d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 (conv. con l. 18 dicembre 2020 n. 176)

    Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza... lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato... In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione...

    La norma autorizza udienze da remoto e prevede la decisione sulla base degli atti quale alternativa, ma impone che, se una parte insiste per la discussione, il giudice debba o consentire il collegamento da remoto o, se il collegamento non è possibile per ragioni organizzative documentate, concedere la trattazione scritta con termini prefissati o rinviare; la scelta per la trattazione scritta richiede motivazione sulle ragioni organizzative.

  • art. 33 d.lgs. n. 546/1992

    Garantisce il diritto delle parti alla discussione in udienza pubblica; la trattazione in camera di consiglio invece che in udienza, in presenza di specifica istanza, integra una nullità processuale che viola il diritto di difesa.

  • art. 116 disp. att. c.p.c.

    Rinvocato in relazione al diritto di ottenere la trattazione pubblica e alle garanzie del giusto processo; la Corte ha esaminato profili di conformità delle modalità emergenziali con le garanzie costituzionali.

  • art. 111 Cost.

    Rinvocato in relazione al principio del giusto processo e alle garanzie del contraddittorio; la decisione ha valorizzato la tutela costituzionale del diritto di difesa.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione delle decisioni e alla possibilità di individuare motivazioni apparenti o mancanti quando la decisione sostituisce l'udienza senza giustificazione.

  • art. 36 comma 2 n. 4 d.lgs. n. 546/1992

    Norma processuale tributaria riferita ai criteri di motivazione; citata con riferimento ad omessa o apparente motivazione su questioni di fatto e di diritto determinate in sede di accertamento.

  • art. 112 c.p.c.

    Riferito all'omessa pronuncia su specifiche questioni dedotte dalle parti; la Corte segnala che la mancata decisione su deduzioni rilevanti può costituire vizio di motivazione o omessa pronuncia.

  • art. 42 commi 1 e 3 d.P.R. n. 600/1973

    Norme fiscali richiamate nei motivi del ricorso (violazione e falsa applicazione), indicate per questioni relative agli accertamenti fiscali; non decise dalla Corte perché il vizio procedurale ha portato alla nullità della sentenza impugnata.

  • art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    Riferito alla giurisdizione delle Commissioni tributarie; era dedotta questione di difetto di giurisdizione e profili costituzionali sulla natura 'penale' di alcune sanzioni, ma tali questioni sono state assorbite dalla decisione per nullità processuale.

  • art. 6 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo)

    Invocato nella prospettiva di violazione del diritto a un equo processo; la Corte ha considerato le garanzie del contraddittorio e della difesa nel quadro costituzionale ed europeo.

  • art. 117 Cost. e legge di ratifica della CEDU (legge n. 848/1955)

    Richiamati rispetto alle questioni di compatibilità costituzionale delle norme processuali con gli obblighi internazionali; la Corte non ha dichiarato l'illegittimità ma ha basato il giudizio sulla violazione procedurale del diritto di difesa.

Massime di principio

  • Quando è applicabile l'art. 27 d.l. 137/2020 il giudice deve, se una parte richiede la discussione, consentire il collegamento da remoto o, qualora il collegamento non sia possibile per motivate ragioni organizzative, disporre la trattazione scritta con i termini previsti o rinviare: la mancata motivazione dell'impossibilità di collegamento e la decisione diretta "sulla base degli atti" ledono il diritto di difesa.
  • La trattazione scritta è considerata dalla normativa emergenziale equivalente all'udienza, ma il giudice che la sceglie è tenuto a motivare le ragioni organizzative della scelta e a garantire alle parti la facoltà di depositare memorie nei termini stabiliti.
  • Se la parte ha tempestivamente insistito per la discussione (anche da remoto) e il giudice non ha né consentito il collegamento né motivato l'impossibilità, la decisione è viziata da nullità per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, con conseguente annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
  • Le questioni sostanziali (quantificazione dei ricavi, deducibilità dei costi, sanzioni ecc.) possono rimanere assorbite se la Corte rileva un vizio procedurale decisivo; in casi analoghi è spesso necessario rinnovare l'istruttoria e consentire pieno contraddittorio in merito ai profili sostanziali.
  • Per opporre efficacemente una decisione basata su norme emergenziali, le parti devono notificare e depositare tempestivamente eventuali istanze di discussione e, se il giudice decide per trattazione scritta, verificare che siano stati concessi i termini per memorie e repliche; in mancanza è ragionevole proporre rimedi impugnatori per nullità.

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