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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22593/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Messina con due ragioni principali: 1) violazione dell'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen., per aver ritenuto non operante l'attenuante del risarcimento del danno nonostante la restituzione delle somme illecitamente prelevate prima dell'esercizio dell'azione penale; 2) violazione dell'art. 669 cod. proc. pen., sostenendo che era intervenuta una duplice cognizione sullo stesso fatto (bis in idem) e che una precedente sentenza favorevole al ricorrente avrebbe dovuto impedire o prevalere nella seconda decisione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul motivo relativo al presunto bis in idem (art. 669 c.p.p.) ha ritenuto la censura generica e ha chiarito che non sussiste violazione laddove le sentenze riguardanti il medesimo fatto non siano irrevocabilmente definite; inoltre ha richiamato che, in caso di pluralità di sentenze, opera in fase esecutiva il principio di prevalenza del provvedimento più favorevole. Sul motivo relativo all'attenuante ex art. 62, comma 1, n. 6 c.p., ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso: la sola restituzione delle somme non è sufficiente a integrare l'attenuante se non vi è prova di risarcimento volontario, integrale ed effettivo comprensivo anche del danno non patrimoniale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, comma 1, n. 6, codice penale

    L'attenuante per il risarcimento del danno richiede che il ristoro sia volontario, integrale, effettivo e comprensivo del danno patrimoniale e non patrimoniale; la semplice restituzione degli importi illecitamente sottratti non è automaticamente idonea a far ritenere integrata la circostanza attenuante se non risulta il ristoro delle conseguenze non patrimoniali.

  • art. 669 codice di procedura penale

    La norma opera in rapporto alla pluralità di sentenze: non è violata quando le decisioni sullo stesso fatto non sono irrevocabilmente definite; in fase esecutiva prevale il provvedimento più favorevole al reo. Non opera come automatismo di annullamento se la precedente sentenza non è divenuta irrevocabile.

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Richiamato per attestare la trattazione con contraddittorio cartolare (modalità processuale adottata), senza incidenza sul merito della decisione.

  • art. 8, D.L. n. 198/2022

    Richiamato unitamente all'art. 23 D.L. 137/2020 per la regolarità della trattazione cartolare; la Corte ne prende atto ma ciò non incide sulle valutazioni sulle questioni sostanziali.

Massime di principio

  • La mera restituzione di somme sottratte non garantisce automaticamente il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, comma 1, n. 6 c.p.; è necessario dimostrare che il risarcimento sia stato volontario, integrale, effettivo e comprensivo anche del danno non patrimoniale.
  • Se si eccepisce il divieto di bis in idem occorre dimostrare che la precedente decisione sia irrevocabile o che la duplicazione rilevi come litispendenza nei termini richiesti; censure generiche sulla pretesa violazione dell'art. 669 c.p.p. sono destinate all'insuccesso.
  • In presenza di più sentenze sullo stesso fatto, in sede esecutiva opera il principio di prevalenza del provvedimento più favorevole al reo; tuttavia tale principio non annulla automaticamente la necessità che la sentenza precedente sia irrevocabile se si vuole invocarne gli effetti impeditivi in fase di merito.
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare la congruità e l'effettività del risarcimento anche rispetto alle dichiarazioni della parte lesa; l'assenza di adeguata motivazione da parte della difesa rende la censura soggetta a rigetto in Cassazione.
  • Le impugnazioni devono essere formulate con specificità e fondamento probatorio: argomentazioni generiche o senza adeguata indicazione delle norme e delle ragioni violate sono spesso dichiarate inammissibili.

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