Cassazione Civile, Ordinanza n. 28412/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un contratto del 1-10-2013 avente a oggetto un servizio di noleggio, in forza del quale una società aveva agito in giudizio contro una azienda ospedaliera universitaria e una università, vedendosi rigettare le domande dal Tribunale con ordinanza resa nel rito sommario di cognizione ex art. 702-ter c.p.c. La società ha proposto appello avverso tale ordinanza, ma la Corte d'appello lo ha dichiarato inammissibile perché introdotto con ricorso anziché con atto di citazione e, comunque, notificato oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 359 e 702-quater c.p.c., sostenendo che nel giudizio sommario anche l’appello andasse introdotto con ricorso, depositato tempestivamente e poi notificato; ha inoltre invocato i principi costituzionali di tutela dell’azione e del giusto processo, nonché il principio del raggiungimento dello scopo e la giurisprudenza sulla sanatoria dell’erronea forma dell’impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l’appello contro l’ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cognizione, nel regime previgente, doveva essere proposto esclusivamente con atto di citazione, non essendo previsto un rito sommario alternativo in secondo grado; ha escluso che l’errore nella forma dell’atto potesse essere sanato mediante mutamento del rito in appello o mediante il mero richiamo al principio del raggiungimento dello scopo. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, quando l’appellante sbaglia forma dell’impugnazione, la decadenza è evitata solo se entro il termine per impugnare il ricorso è non solo depositato ma anche notificato. Poiché nel caso concreto la notificazione del ricorso era avvenuta dopo la scadenza del termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza, la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell’appello. Ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
individua l’ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cognizione che nel caso concreto era stata impugnata
prevede il termine di trenta giorni per proporre appello avverso l’ordinanza resa nel rito sommario, decorrente dalla comunicazione o notificazione
l’appello deve essere proposto nella forma ordinaria dell’atto di citazione
richiamato dalla parte ricorrente nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne ricavi una diversa conclusione
consente la conversione dell’atto e la salvezza degli effetti solo quando, entro il termine per impugnare, si sia comunque provveduto anche alla notificazione del ricorso
art. 4, comma 5, d.lgs. 150/2011
non consente il mutamento del rito in appello, sicché non può sanare l’erronea introduzione dell’impugnazione con ricorso
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente, ma non idoneo a superare la disciplina processuale applicabile
art. 111 Cost.
invocato dalla ricorrente, ma non idoneo a superare la disciplina processuale applicabile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comporta, in caso di rigetto del ricorso, il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L’impugnazione dell’ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cognizione, nel regime previgente, deve essere proposta con atto di citazione e non con ricorso, perché in appello non è previsto un rito sommario alternativo a quello ordinario.
- L’errore nella forma dell’appello non è sanato dal solo deposito del ricorso: la salvezza degli effetti dell’impugnazione richiede che, entro il termine per impugnare, il ricorso sia anche notificato alla controparte.
- Il principio del raggiungimento dello scopo non può essere invocato per superare una scelta processuale imputabile esclusivamente alla parte quando la legge richiede una forma specifica dell’impugnazione.
- Il mutamento del rito previsto per il primo grado non è utilizzabile per sanare in appello un’impugnazione introdotta con forma errata.
- Le pronunce che ammettono la sanatoria dell’impugnazione in forme diverse sono circoscritte agli specifici ambiti in cui la giurisprudenza le ha elaborate e non sono estensibili oltre quel perimetro.
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