Cassazione Civile, Ordinanza n. 30696/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta sulla liquidazione in capitale maturata nel fondo previdenziale complementare aziendale FONDENEL/P.I.A., sostenendo che una parte di quanto percepito fosse tassabile con l'aliquota agevolata del 12,5% prevista per il rendimento finanziario. Dopo un primo giudizio favorevole al contribuente e un precedente intervento di cassazione con rinvio, la Commissione tributaria regionale, in sede di rinvio, aveva accolto nuovamente la domanda ritenendo provata, sulla base della certificazione ENEL e di una relazione/perizia attuariale, la natura di rendimento netto delle somme contestate. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando, da un lato, la violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. per mancato rispetto del principio di diritto fissato dalla Corte nel giudizio di rinvio, e, dall'altro, la violazione degli artt. 13 d.lgs. n. 124/1993, 1 TUIR, 16, 17 e 42 (ora 4) l. n. 482/1985, oltre all'art. 2697 c.c., sostenendo che il beneficio fiscale del 12,5% spetti solo al rendimento netto effettivamente imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato, e non a importi determinati con criteri attuariali o attestati da documentazione non idonea a provare l'investimento sul mercato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la CTR, in sede di rinvio, non si fosse conformata al principio di diritto già affermato in materia di fondi pensione integrativi, poiché aveva riconosciuto l'aliquota del 12,5% sulla base di documenti che non dimostravano un effettivo rendimento netto derivante da investimenti sul mercato del capitale accantonato. La Corte ha ribadito che tale aliquota agevolata si applica solo alle somme che costituiscono rendimento finanziario effettivo e provato, mentre le somme diverse restano assoggettate alla tassazione separata ordinaria. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., cassando la sentenza impugnata e respingendo l'originaria istanza di rimborso. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente, con compensazione delle spese dei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stata dedotta la violazione di legge come vizio denunciabile in cassazione.
il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione; in difetto, la decisione è cassabile.
art. 13, d.lgs. n. 124 del 1993
richiamato come disciplina dei fondi pensione integrativi e del relativo regime fiscale-temporale.
richiamato nel quadro della disciplina tributaria applicabile alle prestazioni del fondo.
richiamato per il regime di tassazione separata delle prestazioni in capitale maturate fino al 31.12.2000.
richiamato per il regime di tassazione separata delle prestazioni in capitale maturate fino al 31.12.2000.
richiamato nel contesto della precedente disciplina fiscale rilevante per il trattamento dei rendimenti.
l'aliquota del 12,5% si applica solo al rendimento netto effettivo imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato.
la prova del rendimento finanziario agevolabile grava sul contribuente che chiede il rimborso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice di merito è tenuto ad attenersi al principio di diritto fissato dalla Cassazione; la mancata conformazione integra violazione dell'art. 384 c.p.c. e comporta la cassazione della decisione.
- Per i fondi di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti, l'aliquota agevolata del 12,5% si applica soltanto alle somme che siano prova di un rendimento netto effettivamente conseguito mediante investimento sul mercato del capitale accantonato.
- Non sono idonei a provare il rendimento netto agevolabile documenti che si limitino a indicazioni interne, certificazioni aziendali o calcoli attuariali privi di specificazione sull'effettivo impiego del capitale sul mercato.
- L'onere di provare la sussistenza e l'ammontare del rendimento finanziario agevolabile grava sul contribuente che domanda il rimborso dell'imposta.
- Quando la causa può essere decisa sulla base del principio di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito e respingere l'istanza di rimborso.
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