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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34799/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Due soggetti avevano proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma dovuta in forza di fideiussioni prestate a garanzia di obbligazioni di terzo, derivanti da saldo passivo di conto corrente e da mutuo chirografario. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione e la corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo tardiva l'eccezione di liberazione ex art. 1956 c.c. e insussistente la nullità delle fideiussioni per indeterminabilità dell'oggetto. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, violazione di legge e omesso esame di documenti: sostenevano che la nullità delle fideiussioni dovesse essere rilevata d'ufficio perché i contratti riproducevano lo schema ABI censurato in sede antitrust, con clausole di sopravvivenza, reviviscenza e deroga all'art. 1957 c.c.; inoltre lamentavano che i giudici di merito avessero trascurato documentazione da cui emergerebbe la causa di liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. e ulteriori profili di nullità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la deduzione di nullità della fideiussione per contrasto con la disciplina antitrust non fosse scrutinabile in cassazione perché i relativi presupposti fattuali non risultavano accertati nei gradi di merito e i ricorrenti non avevano assolto l'onere di specifica indicazione dei documenti ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.; inoltre, la censura sull'art. 1956 c.c. è stata reputata inammissibile sia per difetto di specificità sia perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, che aveva qualificato la relativa deduzione come eccezione in senso stretto, tardivamente proposta. Sono state quindi poste le spese a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1938 c.c.

    Richiamato nei gradi di merito per escludere la nullità della fideiussione per indeterminabilità dell'oggetto, ritenendo l'oggetto determinabile per relationem.

  • art. 1956 c.c.

    Invocato dai ricorrenti come causa di liberazione del fideiussore; la Corte ha rilevato che la censura era inammissibile perché si trattava di eccezione in senso stretto proposta tardivamente e non specificamente censurata in cassazione.

  • art. 1957 c.c.

    Richiamato in relazione alla deroga contenuta nelle fideiussioni schema ABI e alla dedotta nullità della clausola di rinuncia ai termini.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità del contratto di fideiussione.

  • art. 1421 c.c.

    Richiamato per sostenere il rilievo d'ufficio della nullità in ogni stato e grado, ma la Corte ha precisato che ciò presuppone l'accertamento dei relativi fatti nel merito.

  • art. 2 legge 10 ottobre 1990, n. 287

    Richiamato come norma antitrust asseritamente violata dalle clausole dello schema fideiussorio ABI.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Base formale dei motivi di ricorso, articolati come violazione di legge e omesso esame di documenti.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte lo ha richiamato per affermare che i ricorrenti non avevano assolto l'onere di specifica indicazione e localizzazione dei documenti posti a fondamento delle censure.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La nullità di un contratto può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado solo se nel giudizio di merito siano già stati acquisiti e accertati tutti i fatti costitutivi del vizio; in cassazione non è possibile introdurre per la prima volta i relativi presupposti fattuali.
  • Nel giudizio di legittimità il ricorrente che fondi il motivo su documenti deve rispettare l'onere di specifica indicazione e localizzazione dei documenti ex art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • La deduzione di una causa di liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c., quando configuri eccezione in senso stretto, deve essere proposta tempestivamente nel giudizio di merito e non può essere recuperata in cassazione se introdotta tardivamente.
  • Il controllo sulla nullità per violazione della disciplina antitrust non prescinde dall'accertamento, nel merito, del contenuto concreto delle clausole contrattuali e della loro effettiva riconducibilità allo schema vietato.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneMutuoConto correnteImpugnazioni
RamiContrattiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

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