Cassazione Civile, Ordinanza n. 31308/2024 del 06/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditori)
La controversia
Un soggetto aveva acquistato nel 2008 il 50% del capitale di una società a responsabilità limitata da alcuni soci cedenti, assumendo che al momento della cessione vi fossero gravi passività fiscali, un'iscrizione ipotecaria su un terreno sociale e precedenti esiti sfavorevoli del contenzioso tributario che sarebbero stati taciuti dolosamente. In primo grado egli aveva chiesto di accertare il dolo incidente, o in subordine la vendita gravata da pesi e vincoli ovvero l'evizione parziale, con conseguente risarcimento del danno. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d'appello confermava, ritenendo che dagli elementi istruttori emergesse la conoscenza, o comunque la conoscibilità, della situazione debitoria e del contenzioso fiscale da parte dell'acquirente, anche in ragione dei rapporti societari e delle pregresse trattative. Nel ricorso per cassazione l'acquirente deduceva: 1) omesso esame dell'art. 12 dell'atto di cessione, sostenendo che la clausola di garanzia dei cedenti rendesse irrilevante la sua eventuale conoscenza del contenzioso e dimostrasse il dolo incidente; 2) omesso esame delle sopravvenienze passive e dei criteri di quantificazione equitativa del danno, che erano stati indicati e quantificati; 3) violazione degli artt. 91, 92, 112 e 324 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello non potesse rideterminare le spese del grado dopo la compensazione disposta in primo grado e non impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché proposti sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, ma in presenza di una "doppia conforme" tra primo e secondo grado; il ricorrente non aveva indicato specifiche e diverse rationes di fatto tra le due decisioni, come richiesto dall'art. 348-ter c.p.c., comma 5, per superare il filtro di inammissibilità ex art. 360, n. 5, c.p.c. Inoltre, la Corte ha osservato che il fatto dedotto era stato comunque esaminato e che la conoscenza del contenzioso fiscale escludeva il dolo. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: il giudice d'appello, in caso di rigetto del gravame, può regolare le spese del secondo grado senza incidere sulla compensazione già disposta in primo grado, che non venga rimessa in discussione da specifica impugnazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12 del contratto di cessione delle quote societarie
La clausola di garanzia invocata dal ricorrente non è stata ritenuta idonea a superare l'accertamento in fatto della sua conoscenza o conoscibilità del contenzioso fiscale e della situazione della società.
In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
La censura per omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile quando la sentenza d'appello conferma integralmente la decisione di primo grado nei fatti decisivi.
D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2
Le regole sulla doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti nei termini previsti dalla norma di conversione.
artt. 91, 92, 112 e 324 c.p.c.
Il giudice d'appello, se rigetta il gravame, può condannare la parte soccombente alle spese del secondo grado senza incidere sulla regolazione delle spese del primo grado già coperta da giudicato, se non impugnata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La soccombenza comporta i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando la decisione di appello conferma quella di primo grado sui fatti decisivi, la censura in cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si dimostra la diversità delle rationes decidendi di fatto tra i due gradi.
- La doppia conforme non viene esclusa dalla presenza, in appello, di argomentazioni ulteriori o rafforzative, se il nucleo fattuale e logico della decisione resta sostanzialmente identico.
- Per configurare il dolo incidente nell'acquisto di partecipazioni sociali non basta allegare la presenza di passività o contenziosi della società, occorrendo dimostrare che l'asserita reticenza abbia inciso causalmente sulla volontà negoziale dell'acquirente; la conoscenza o conoscibilità della situazione esclude il dolo.
- La clausola contrattuale di garanzia può rilevare solo se si dimostra che la relativa pattuizione abbia effettivamente inciso sulla formazione del consenso; non è sufficiente invocarla in astratto per neutralizzare un accertamento di fatto contrario.
- In caso di rigetto dell'appello, il giudice di secondo grado può disciplinare autonomamente le spese del grado di impugnazione, senza poter modificare le spese del primo grado ove non specificamente impugnate.
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