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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16699/2024 del 17/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La vicenda nasce da una procedura concorsuale avviata su richiesta del pubblico ministero: il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo presentata dalla società e, successivamente, ne aveva dichiarato il fallimento. La corte d’appello ha respinto il reclamo della società contro la sentenza di fallimento, ritenendo: (a) applicabile la disciplina fallimentare previgente e non il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, perché la procedura era stata introdotta prima dell’entrata in vigore del nuovo codice; (b) non violato il diritto di difesa, poiché il legale rappresentante della società era presente all’udienza camerale fissata per la decisione sulla domanda di concordato; (c) correttamente accertato lo stato di insolvenza secondo i criteri applicabili alle società non in liquidazione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 161, commi 7 e 8, e 182-bis, comma 1, l.fall., per avere la corte d’appello escluso la rilevanza del CCII e dei principi di favor per la continuità aziendale; 2) violazione dell’art. 162, comma 2, l.fall., per mancata audizione del debitore prima della declaratoria di inammissibilità del concordato; 3) violazione dell’art. 5 l.fall., per asserita erronea valutazione dello stato di insolvenza e per la pretesa contraddizione tra il richiamo ai criteri delle società in liquidazione e quelli delle società non in liquidazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che tutti i motivi non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata: il primo perché la corte d’appello aveva semplicemente applicato la disciplina transitoria, escludendo l’applicabilità del CCII a una procedura iniziata prima del 15 luglio 2022; il secondo perché era stato accertato, senza specifica censura, che il rappresentante della società era presente all’udienza camerale, così da essere posto in condizione di difendersi; il terzo perché presupponeva erroneamente che la società fosse in liquidazione, mentre tale accertamento era stato implicitamente escluso dal giudice di merito ed era ormai coperto da giudicato interno. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 161, commi 7 e 8, l.fall.

    La censura che lo richiama è inammissibile se non si confronta con la ratio della decisione di merito e con l’applicazione della disciplina concorsuale previgente per procedure introdotte prima dell’entrata in vigore del CCII.

  • art. 182-bis, comma 1, l.fall.

    Richiamo inconferente ai fini del motivo, poiché la corte d’appello aveva applicato la disciplina transitoria e non il nuovo codice della crisi.

  • art. 390 CCII

    Il Codice della crisi si applica alle procedure introdotte dopo la sua entrata in vigore; quelle pendenti restano soggette alla disciplina anteriore.

  • art. 162, comma 2, l.fall.

    Il diritto di difesa non risulta violato se il debitore è presente all’udienza camerale fissata per la decisione sulla domanda di concordato e può predisporre le difese.

  • art. 162, comma 1, l.fall.

    Il tribunale ha un potere discrezionale di concedere un termine per integrare piano e documenti; il mancato esercizio di tale potere non richiede motivazione ed è insindacabile in cassazione.

  • art. 5 l.fall.

    La valutazione dello stato di insolvenza va compiuta secondo i criteri giurisprudenziali applicabili alla tipologia di società effettivamente accertata dal giudice di merito; il motivo è inammissibile se fondato su un presupposto fattuale non censurato e coperto da giudicato interno.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Ha introdotto la previsione processuale richiamata dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e colpisce una statuizione solo apparente o non decisiva.
  • La disciplina del Codice della crisi d'impresa non può essere invocata per procedure concorsuali introdotte prima della sua entrata in vigore, che restano soggette al regime previgente per effetto delle norme transitorie.
  • La violazione del diritto di difesa nel procedimento per concordato preventivo non è configurabile quando il debitore sia stato regolarmente sentito o comunque posto in condizione di difendersi nell’udienza camerale fissata dal tribunale.
  • Il mancato esercizio del potere del tribunale di concedere un termine per integrare piano e documenti nella procedura di concordato è rimesso alla discrezionalità del giudice e non è di per sé censurabile in cassazione.
  • È inammissibile il motivo che fondi la censura sull’erroneo presupposto di fatto di una liquidazione societaria non validamente contestata nel giudizio di merito, specie se tale accertamento è ormai coperto da giudicato interno.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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