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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18399/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni medici, dopo la laurea e l'iscrizione a scuole di specializzazione, hanno agito contro varie amministrazioni statali chiedendo il risarcimento del danno da tardiva e parziale attuazione nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie che imponevano una adeguata retribuzione per gli specializzandi. Il Tribunale di Roma ha dichiarato prescritto il diritto, salvo una posizione individuale, e la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello ex art. 348-bis c.p.c. I ricorrenti hanno impugnato per cassazione l'ordinanza d'appello denunciando: 1) il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE; 2) la declaratoria di prescrizione del diritto risarcitorio; 3) nuovamente la richiesta di interpello della Corte di giustizia sulla decorrenza della prescrizione; 4) la liquidazione del danno in primo grado. Le amministrazioni hanno resistito e chiesto anche la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente inammissibile il primo motivo perché il rinvio pregiudiziale può essere sempre richiesto, il giudice non di ultima istanza non ha obbligo ma solo facoltà di rinvio, e l'ordinanza ex art. 348-bis/ter c.p.c. può valutare la manifesta infondatezza della questione senza eccedere dai propri limiti. Ha dichiarato manifestamente inammissibile anche il secondo motivo, richiamando il consolidato orientamento per cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sugli specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. 370/1999, che ha riconosciuto la borsa solo a chi era già titolare di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo. Il terzo motivo è stato rigettato come mera istanza già affrontata in precedenti identici. Il quarto motivo è stato reputato inammissibile perché nel caso di specie il primo giudice non aveva liquidato alcun danno per i ricorrenti, salvo la posizione di un soggetto che non era parte del ricorso. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese e, accogliendo la domanda delle amministrazioni, li ha condannati per responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c., ritenendo il ricorso proposto con colpa grave, in violazione di un orientamento da tempo consolidato.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiama il filtro di inammissibilità dell'appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento

  • art. 348-ter c.p.c.

    l'ordinanza che dichiara inammissibile l'appello può anche esprimere un giudizio di manifesta infondatezza nel merito senza eccedere i limiti della norma

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la questione è già coperta da orientamento consolidato della Corte

  • art. 96 c.p.c.

    può essere applicato quando il ricorso è proposto con colpa grave o mala fede in contrasto con orientamento consolidato

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    consente il rinvio per relationem alle motivazioni di precedenti conformi

  • art. 1226 c.c.

    utilizzato per la liquidazione equitativa dell'importo dovuto a titolo di responsabilità aggravata

  • art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/2014

    richiamato per l'aumento del compenso parametrato ai diversi soccombenti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fondamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • l. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11

    ha riconosciuto una borsa di studio solo a favore di chi fosse già beneficiario di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo

  • l. 183/2011, art. 4, comma 43

    richiamata dalle difese resistenti come possibile termine quinquennale, ma la questione è ritenuta nuova e assorbita

  • direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE

    imponevano agli Stati membri di prevedere un'adeguata retribuzione per i medici specializzandi

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    ha dato tardiva e parziale attuazione alle direttive sugli specializzandi

Massime di principio

  • Il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia da parte di un giudice non di ultima istanza non integra di per sé un vizio della decisione, poiché per tale giudice il rinvio costituisce una facoltà e non un obbligo.
  • L'ordinanza che dichiara inammissibile l'appello ex art. 348-bis o 348-ter c.p.c. può esprimere anche un apprezzamento di manifesta infondatezza delle questioni dedotte senza uscire dal perimetro normativo del filtro di inammissibilità.
  • Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta attuazione nell'ordinamento interno di direttive europee sulla remunerazione dei medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della l. n. 370/1999.
  • Quando un motivo di ricorso si limita a riproporre questioni già risolte in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.
  • La proposizione di un ricorso in contrasto con un orientamento consolidato, specie se già smentito in precedenti identici, può integrare responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, c.p.c., con liquidazione equitativa del relativo importo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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