Cassazione Civile, Ordinanza n. 00105/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di regolamento di confini tra due fondi contigui, con domanda di restituzione di una porzione di terreno che una parte assumeva appartenere al proprio compendio. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la Corte d'appello di Catania, valorizzando la consulenza tecnica d'ufficio, aveva ritenuto non affidabili i segni di confine rinvenuti in loco e, in mancanza di elementi certi, aveva fatto applicazione dell'art. 950 c.c. ricorrendo ai dati catastali, regolando così il confine e condannando i convenuti alla restituzione dell'area. Contro la sentenza d'appello sono stati proposti due ricorsi per cassazione riuniti: uno avverso la sentenza di appello, articolato in cinque motivi, e uno avverso la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la revocazione, articolato in otto motivi. Nel ricorso contro la sentenza di appello i motivi denunciavano, in sintesi: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per asserito travisamento della consulenza tecnica e delle prove; omesso esame di documenti decisivi; ulteriore travisamento delle deposizioni testimoniali e della documentazione fotografica; motivazione apparente o contraddittoria in relazione agli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c.; violazione dell'art. 950 c.c. per uso ritenuto improprio delle mappe catastali. Nel ricorso contro la sentenza sulla revocazione, la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha dichiarato il ricorso improcedibile: la sentenza impugnata risultava dichiarata notificata dai ricorrenti, ma mancava nel fascicolo la relata di notifica o la copia autentica della stessa, e comunque il ricorso era stato avviato alla notifica oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi. Ha dichiarato improcedibile il ricorso iscritto al n. 30259/2021, perché la sentenza impugnata risultava allegata senza la relata di notificazione e, inoltre, il ricorso era stato avviato alla notifica oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione. Ha poi rigettato il ricorso iscritto al n. 29145/2019, ritenendo inammissibili o comunque infondate tutte le censure: i motivi che prospettavano travisamento della prova o errata valutazione della CTU e delle testimonianze erano in realtà diretti a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito, precluso in cassazione; l'omesso esame di documenti non era stato dedotto nei rigorosi termini richiesti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.; la denuncia di motivazione apparente o contraddittoria non superava la soglia del "minimo costituzionale" della motivazione; la doglianza sull'art. 950 c.c. non incideva sulla corretta ricognizione dei presupposti della norma, ma contestava ancora una volta la valutazione fattuale compiuta dal giudice di merito. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali; il ricorso al criterio sussidiario catastale è consentito anche quando gli altri elementi acquisiti risultino, per consistenza o attendibilità, inidonei a determinare con certezza il confine.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non basta contestare che il giudice abbia attribuito maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello che l'ordinamento le riconosce o pretende di valutarla secondo regole diverse da quelle imposte; non è consentito impugnare la mera diversa valutazione del materiale istruttorio.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori o la richiesta di una nuova valutazione del merito.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto, il dato da cui risulta, il momento della sua deduzione e la sua decisività, per consentire il controllo di legittimità.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Ai fini dell'ammissibilità/procedibilità del ricorso è necessaria la produzione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, nei modi richiesti dalla norma.
Quando il ricorrente dichiara di aver ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, deve depositare la copia autentica completa della relata di notifica; la mancanza determina improcedibilità.
Il travisamento del contenuto oggettivo della consulenza tecnica è rimedio tipicamente riconducibile alla revocazione, non al ricorso per cassazione.
art. 111 Cost.
La dedotta violazione costituzionale non è spendibile direttamente come motivo di ricorso per cassazione, dovendo transitare attraverso la norma di legge applicata.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o improcedibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la critica alla valutazione del materiale probatorio in una doglianza di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: il sindacato della Cassazione resta esterno e non consente un terzo grado di merito.
- Il travisamento della prova è censurabile in cassazione solo se si denuncia un'erronea ricognizione del contenuto oggettivo della prova, decisiva e specificamente trascritta o localizzata nel ricorso; in caso contrario la doglianza è inammissibile o appartiene, semmai, al rimedio revocatorio.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e realmente non esaminato; non basta lamentare la mancata considerazione di documenti, testimonianze o consulenze se il fatto storico sia stato comunque valutato.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia del tutto mancante, meramente apparente o affetta da irriducibile contraddittorietà; non rileva il semplice dissenso sulla sua persuasività o completezza.
- In tema di regolamento di confini, il ricorso alle mappe catastali ha funzione sussidiaria, ma può essere legittimamente utilizzato quando gli altri elementi acquisiti siano assenti o comunque inidonei a stabilire con certezza il confine.
- Quando il ricorrente affermi che la sentenza gli sia stata notificata, la produzione della copia autentica della decisione deve essere accompagnata dalla relata di notifica o dalla documentazione equivalente; in difetto, il ricorso può essere dichiarato improcedibile.
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