Cassazione Penale, Sentenza n. 41512/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l'istanza di riconoscimento della disciplina del reato continuato relativa a sei condanne commesse tra il 18/07/2017 e il 13/04/2020. Il Tribunale aveva motivato il rigetto richiamando l'eterogeneita delle condotte, l'ampio lasso temporale e la mancanza di un unico momento genetico-ideativo; aveva altresi osservato che la continuazione era stata riconosciuta in sede di cognizione per alcuni fatti ricompresi in un diverso arco temporale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione. La Corte ha censurato la mancata valutazione, da parte del giudice dell'esecuzione, dello stato di tossicodipendenza del ricorrente quale elemento potenzialmente unificante ai fini della configurabilita della continuazione, richiamando l'obbligo di esaminare e motivare in ordine a tale circostanza quando essa sia specificamente allegata e documentata. Ha disposto che il nuovo esame sia svolto in piena liberta ma alla luce dei principi indicati e ha imposto l'omissione dei dati identificativi in caso di pubblicazione.
Norme richiamate
Lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato in sede esecutiva come elemento idoneo a giustificare l'unicita del disegno criminoso con riguardo ai reati ad essa collegati e dipendenti, purché concorrano le altre condizioni per la configurabilita della continuazione.
Norma sul reato continuato; la configurazione richiede accertamento di indicatori quali omogeneita delle violazioni, contiguita spazio-temporale, modalita e programmabilita delle condotte.
Consente l'acquisizione d'ufficio delle sentenze da parte del giudice; la Corte rileva che informazioni sulle sentenze precedenti possono emergere da acquisizioni d'ufficio ai fini del giudizio sulla continuazione.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Norma sulla tutela dei dati personali: in caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi generalita e altri dati identificativi.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Principi sulla necessita di un approfondito accertamento degli indicatori della continuazione (omogeneita, contiguita, programmabilita ecc.) anche in sede esecutiva.
Sez. 1, n. 20816 del 09/01/2017 (Todaro)
Giurisprudenza che riconosce rilievo allo stato di tossicodipendenza nella valutazione della continuazione, se collegato ai reati.
Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014 (Iannella)
Ulteriore precedente in tema di valutazione della tossicodipendenza ai fini della continuazione.
Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018 (Zuppone)
Il giudice dell'esecuzione che, di fronte ad allegazioni specifiche e documentate sulla tossicodipendenza, escluda totalmente l'analisi senza adeguata motivazione incorrerà in vizio deducibile.
Sez. 1, n. 881 del 29/09/2015 (Filippone)
Richiama che la mancata considerazione dello stato di tossicodipendenza non viola l'obbligo di motivazione solo se la condizione sia stata dedotta in modo generico e senza elementi di plausibilita.
Massime di principio
- Lo stato di tossicodipendenza, quando sia specificamente allegato e supportato da documentazione o emerga dagli atti, deve essere valutato dal giudice dell'esecuzione come possibile elemento unificante ai fini del riconoscimento del reato continuato, ma non e di per se determinante.
- La riconoscibilita della continuazione in sede esecutiva richiede l'accertamento di piu indicatori concomitanti: omogeneita del bene giuridico offeso, contiguita spazio-temporale, modalita di commissione, sistematicita e programmazione delle condotte; la tossicodipendenza puo concorrere come fattore integrativo.
- Se il ricorrente allega lo stato di tossicodipendenza in modo specifico e produce documentazione sanitaria o altri elementi probatori, il giudice deve esaminare tale elemento e darne conto in motivazione; il mancato esame costituisce vizio annullabile.
- Se la tossicodipendenza e dedotta solo in termini generici e senza elementi che la rendano plausibile, il giudice puo non valorizzarla senza violare l'obbligo di motivazione.
- In caso di rifiuto dell'istanza per vizio istruttorio o motivazionale relativo alla valutazione della tossicodipendenza, la Corte puo decidere per l'annullamento con rinvio per nuovo esame, demandando al giudice di merito una valutazione libera ma conforme ai principi indicati.
- Quando si pubblicano provvedimenti che riguardano persone, occorre omettere dati identificativi secondo la normativa sulla protezione dei dati.
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