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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01129/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal mancato integrale pagamento, da parte dell'azienda sanitaria, di prestazioni di analisi contraddistinte dal codice 048 e rese nell'anno 2010 da una struttura privata accreditata; la società chiedeva il pagamento di euro 6.104,19 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello la decisione veniva riformata con rigetto della pretesa. La società proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice di merito deciso su una questione ritenuta estranea al thema decidendum, invece di concentrarsi sulla spettanza del quantum delle prestazioni extra budget 048; 2) violazione del D.A. n. 779/2010, in particolare dell'art. 9, per erronea interpretazione della disciplina delle prestazioni eccedenti e della remunerazione del 5%; 3) omesso esame o insufficiente motivazione in relazione all'opponibilità di precedenti pronunce del Tribunale di Messina asseritamente passate in giudicato; 4) omesso esame o insufficiente motivazione rispetto ad altri decreti assessoriali richiamati dalla parte; 5) violazione dei principi sull'onere probatorio per avere la Corte d'appello ritenuto non provato il mancato pagamento delle prestazioni da parte dell'ASP. Nel precedente giudizio di legittimità la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per violazione dei requisiti di specificità e autosufficienza di cui all'art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c. La società ha quindi proposto revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che l'ordinanza fosse motivata solo in modo generico e che non corrispondesse al vero l'affermazione di mancato rispetto dei requisiti del ricorso. Con un unico motivo ha dedotto un errore revocatorio sulla percezione dei fatti processuali e, in sostanza, l'inesistenza di una motivazione effettiva dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura non deducesse un vero errore di fatto revocatorio, ma mirasse a contestare la sufficienza e la correttezza della motivazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Secondo la Corte, l'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione ictu oculi rilevabile del contenuto degli atti, mentre qui la ricorrente contestava una valutazione giuridica e motivazionale sull'autosufficienza del ricorso. La Corte ha inoltre osservato, in via ulteriore, che anche a voler esaminare il ricorso originario, sarebbero comunque emersi profili di inammissibilità per difetto di localizzazione degli atti e dei documenti richiamati e per la sollecitazione di una rivalutazione del merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di revocazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato come rito introduttivo della domanda originaria di pagamento per prestazioni sanitarie

  • art. 112 c.p.c.

    invocato nel ricorso per cassazione come norma che vieta la pronuncia su questioni estranee al thema decidendum

  • D.A. n. 779/2010

    richiamato quale atto amministrativo disciplinante la remunerazione delle prestazioni 048 e, in particolare, le prestazioni extra budget

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per cassazione come parametro per dedurre violazioni di legge e vizi motivazionali

  • art. 2909 c.c.

    evocato dalla ricorrente per sostenere l'efficacia del giudicato anche verso terzi, tesi non accolta nel merito della revocazione

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    ritenuto parametro di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di specificità e autosufficienza, con necessità di indicare e localizzare puntualmente atti e documenti

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato come norma che consente di soddisfare l'onere di autosufficienza mediante i riferimenti idonei a identificare la fase del processo in cui gli atti sono stati prodotti o formati

  • art. 391-bis c.p.c.

    norma che disciplina la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    interpretato come rimedio limitato all'errore di fatto percettivo, non esteso a errori di giudizio, di interpretazione o di motivazione

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la disciplina della trattazione camerale nei casi di revocazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • d.lgs. n. 231/2002

    citato dalla parte ricorrente originaria per la domanda di interessi sulle somme richieste

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando la decisione si fonda su una falsa percezione immediatamente e oggettivamente rilevabile del contenuto di atti o fatti processuali, non quando si contesti la valutazione giuridica, la motivazione o l'interpretazione del ricorso.
  • Il vizio revocatorio non può essere utilizzato per sindacare l'apprezzamento della Corte di cassazione circa l'osservanza dei requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso, salvo che emerga in modo ictu oculi un errore percettivo sul contenuto integrale degli atti richiamati.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente deve indicare con precisione il contenuto degli atti e dei documenti posti a base delle censure e deve localizzarli nel fascicolo di merito o di legittimità, in modo da consentire il controllo diretto della decisività delle doglianze.
  • La mera affermazione generica di avere allegato documenti o di aver richiamato precedenti processuali non soddisfa l'onere di autosufficienza, se non è accompagnata da un'indicazione puntuale della loro produzione e collocazione processuale.
  • Non è ammissibile, in sede di legittimità o di revocazione della decisione di legittimità, una censura che chieda una nuova valutazione del merito delle risultanze fattuali o documentali, poiché ciò eccede i limiti del giudizio di cassazione e del rimedio revocatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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