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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18606/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino pakistano ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato la sua domanda reiterata di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, di protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso era articolato in due motivi, ma il testo della pronuncia di legittimità non ne riporta il contenuto specifico, concentrandosi invece su un rilievo preliminare di ammissibilità: il Ministero dell'interno si è costituito solo con atto finalizzato alla discussione orale, costituzione ritenuta irrituale nel procedimento camerale di cassazione. La Corte ha poi verificato la validità della procura speciale per il ricorso, osservando che, nel giudizio soggetto all'art. 35-bis d.lgs. 25/2008, la procura deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e tale posteriorità deve essere certificata dal difensore. Nel caso concreto la procura riportava la data e la firma del ricorrente, ma il difensore aveva apposto solo l'autenticazione della firma con la formula 'vera è la firma', senza una esplicita certificazione della data successiva alla comunicazione del decreto. Sulla base dei principi già affermati dalle Sezioni Unite e ritenuti conformi alla Costituzione, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di valida certificazione della procura speciale, perché la sottoscrizione del difensore attestava solo l'autenticità della firma del ricorrente e non anche, in modo espresso, che la procura fosse stata rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato. È stata inoltre rilevata l'inammissibilità della costituzione del Ministero, avvenuta con atto destinato soltanto alla partecipazione alla discussione orale. Non è stata disposta regolazione delle spese processuali per l'irrituale costituzione dell'intimato. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 35-bis d.lgs. 25 gennaio 2008, n. 25

    nelle controversie soggette a tale disciplina, la procura per il ricorso per cassazione deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare espressamente tale posteriorità, a pena di inammissibilità del ricorso

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito speciale di posteriorità e certificazione

  • art. 365 c.p.c.

    richiamato quale norma ordinaria sulla procura speciale per il ricorso per cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 3 Cost.

    menzionato nel giudizio di costituzionalità della norma speciale, poi dichiarata non fondata

  • art. 10 Cost.

    menzionato nel giudizio di costituzionalità della norma speciale, poi dichiarata non fondata

  • art. 24 Cost.

    menzionato nel giudizio di costituzionalità della norma speciale, poi dichiarata non fondata

  • art. 111 Cost.

    menzionato nel giudizio di costituzionalità della norma speciale, poi dichiarata non fondata

  • art. 117, primo comma, Cost.

    richiamato in relazione ai parametri eurounitari e convenzionali evocati nel giudizio di costituzionalità

  • art. 28 direttiva 2013/32/UE

    richiamato nel giudizio di costituzionalità come parametro eurounitario

  • art. 46 direttiva 2013/32/UE

    richiamato nel giudizio di costituzionalità come parametro eurounitario

  • art. 18 CDFUE

    richiamato nel giudizio di costituzionalità come parametro eurounitario

  • art. 19, par. 2, CDFUE

    richiamato nel giudizio di costituzionalità come parametro eurounitario

  • art. 6 CEDU

    richiamato nel giudizio di costituzionalità come parametro convenzionale

  • art. 13 CEDU

    richiamato nel giudizio di costituzionalità come parametro convenzionale

  • art. 14 CEDU

    richiamato nel giudizio di costituzionalità come parametro convenzionale

Massime di principio

  • Nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale soggetto all'art. 35-bis d.lgs. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione è ammissibile solo se reca espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e se il difensore certifica tale posteriorità.
  • L'autenticazione della firma del conferente non equivale, da sola, alla certificazione della data di rilascio della procura: la volontà del difensore di attestare anche la posteriorità deve risultare in modo esplicito dal testo dell'asseverazione.
  • La certificazione della data non richiede formule sacramentali né due attestazioni distinte, ma richiede comunque una dichiarazione chiara che la procura è stata rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento impugnato.
  • La mancata osservanza del requisito speciale della procura determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • Nel procedimento camerale di cassazione la partecipazione dell'intimato alla fase decisoria deve avvenire con controricorso tempestivamente notificato e depositato; un mero atto finalizzato alla discussione orale non integra una valida costituzione in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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