Cassazione Civile, Ordinanza n. 27000/2021 del 05/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un privato aveva convenuto il Comune chiedendo il risarcimento dei danni subiti dopo essere caduto a terra a causa dell'inciampo su un marciapiede parzialmente ostruito da neve accumulata. Il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria; la Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile il gravame ex art. 348-bis c.p.c. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha censurato l'ordinanza d'appello per violazione dell'art. 2051 c.c. e per erronea esclusione del nesso causale tra stato dei luoghi e caduta; con il secondo ha dedotto, ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione di varie norme processuali e sostanziali, sostenendo che il giudice di merito avesse errato nel ritenere non dimostrato il punto della caduta, nell'escludere la pericolosità della cosa e nel reputare prevedibile ed evitabile la situazione di pericolo per il pedone. Il Comune ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente inammissibile perché diretto contro un provvedimento non impugnabile: l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. non è normalmente ricorribile per cassazione, salvo vizi propri dell'ordinanza, che nel caso non erano stati dedotti. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato manifestamente inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione delle prove e dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma invocata dal ricorrente per la responsabilità da cosa in custodia, ma la censura è stata dichiarata inammissibile senza esame nel merito
l'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ai sensi di questa norma non è impugnabile per cassazione, salvo deduzione di vizi propri dell'ordinanza
la deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati dal giudice di merito
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà luogo all'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità, se dovuto
art. 2, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
richiamato per la liquidazione delle spese di lite
Massime di principio
- L'ordinanza d'appello dichiarativa di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. non è di regola ricorribile per cassazione; il ricorso è ammissibile solo se investe vizi propri dell'ordinanza e non mere censure alla decisione di primo grado.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una diversa valutazione delle prove o una nuova ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di merito; una censura che miri a tale risultato è inammissibile anche se formalmente rubricata come violazione di legge.
- La deduzione della violazione dell'art. 2051 c.c. non è scrutinabile in cassazione quando la doglianza, in concreto, sollecita soltanto un riesame del nesso causale, della pericolosità della cosa o della prevedibilità/evitabilità dell'evento sulla base delle risultanze istruttorie.
- In caso di soccombenza in cassazione, le spese seguono la soccombenza e può essere posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
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