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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27000/2021 del 05/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un privato aveva convenuto il Comune chiedendo il risarcimento dei danni subiti dopo essere caduto a terra a causa dell'inciampo su un marciapiede parzialmente ostruito da neve accumulata. Il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria; la Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile il gravame ex art. 348-bis c.p.c. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha censurato l'ordinanza d'appello per violazione dell'art. 2051 c.c. e per erronea esclusione del nesso causale tra stato dei luoghi e caduta; con il secondo ha dedotto, ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione di varie norme processuali e sostanziali, sostenendo che il giudice di merito avesse errato nel ritenere non dimostrato il punto della caduta, nell'escludere la pericolosità della cosa e nel reputare prevedibile ed evitabile la situazione di pericolo per il pedone. Il Comune ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente inammissibile perché diretto contro un provvedimento non impugnabile: l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. non è normalmente ricorribile per cassazione, salvo vizi propri dell'ordinanza, che nel caso non erano stati dedotti. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato manifestamente inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione delle prove e dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    richiamato come norma invocata dal ricorrente per la responsabilità da cosa in custodia, ma la censura è stata dichiarata inammissibile senza esame nel merito

  • art. 348-bis c.p.c.

    l'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ai sensi di questa norma non è impugnabile per cassazione, salvo deduzione di vizi propri dell'ordinanza

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    la deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati dal giudice di merito

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà luogo all'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità, se dovuto

  • art. 2, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    richiamato per la liquidazione delle spese di lite

Massime di principio

  • L'ordinanza d'appello dichiarativa di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. non è di regola ricorribile per cassazione; il ricorso è ammissibile solo se investe vizi propri dell'ordinanza e non mere censure alla decisione di primo grado.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una diversa valutazione delle prove o una nuova ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di merito; una censura che miri a tale risultato è inammissibile anche se formalmente rubricata come violazione di legge.
  • La deduzione della violazione dell'art. 2051 c.c. non è scrutinabile in cassazione quando la doglianza, in concreto, sollecita soltanto un riesame del nesso causale, della pericolosità della cosa o della prevedibilità/evitabilità dell'evento sulla base delle risultanze istruttorie.
  • In caso di soccombenza in cassazione, le spese seguono la soccombenza e può essere posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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