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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09073/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena emessa dal Tribunale, deducendo un unico motivo di ricorso: violazione di legge e vizio di motivazione per omessa pronuncia ex art. 129 c.p.p. sulle cause di proscioglimento e per inadeguata determinazione della pena. La vicenda concreta riguarda un patteggiamento definito ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con applicazione della pena di un mese e quindici giorni di reclusione, sostituita con la detenzione domiciliare, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, ritenuto in continuazione con precedenti reati. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi dedotti non rientrano tra quelli tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; inoltre ha escluso che fosse censurabile in cassazione la doglianza sulla congruità della pena, poiché il giudice di merito aveva espressamente valutato la pena alla luce dell'art. 133 c.p. e l'argomento era comunque infondato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di patteggiamento. Ha rilevato che la censura sull'omessa verifica ex art. 129 c.p.p. non è proponibile nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che la doglianza sulla pena è manifestamente infondata perché il giudice aveva motivato sulla congruità del trattamento sanzionatorio richiamando i criteri dell'art. 133 c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina il rito del patteggiamento, nel quale è stata emessa la sentenza impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    limita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena; restano esclusi i motivi relativi all'omessa verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e, nel caso concreto, la censura sulla motivazione della pena non rientra nei casi ammessi.

  • art. 129 c.p.p.

    la sua dedotta violazione per mancata verifica di cause di proscioglimento non è deducibile con ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento, nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 133 c.p.

    criteri utilizzati dal giudice per valutare la congruità della pena; la Corte rileva che il giudice di merito li ha espressamente considerati.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    norma incriminatrice oggetto dell'imputazione, per violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione.

  • art. 1, comma 50, legge n. 103/2017

    ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., restringendo l'ambito delle impugnazioni in cassazione contro il patteggiamento.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento, il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena è ammissibile solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tale catalogo è inammissibile.
  • La mancata verifica da parte del giudice delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena, perché non rientra tra i casi di impugnazione tassativamente ammessi.
  • La censura sulla congruità della pena non è ammissibile se si traduce in una contestazione del merito della valutazione sanzionatoria oltre i limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; è comunque infondata quando il giudice abbia espresso motivazione sui criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta ex art. 616 c.p.p. la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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