Cassazione Penale, Sentenza n. 38334/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva parzialmente ridotto la pena inflitta in primo grado per il reato di illecita detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti (hashish). Primo motivo: censura della sussistenza dell'aggravante per 'ingente quantità', atteso che la consulenza tossicologica indicava principio attivo inferiore al limite di 2 kg (1.899 g). La difesa aveva dedotto in appello profili relativi al trattamento sanzionatorio. Secondo motivo: censura della mancata concessione delle attenuanti generiche e della mancata riduzione della pena, sostenendo la condotta di mero trasportatore e richiamando gli artt. 62-bis e 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che le questioni dedotte in cassazione non fossero devolute correttamente al giudice d'appello e pertanto non proponibili in questa sede; non potevano essere sollevate doglianze su profili che l'appello non ha esaminato perché non gli erano stati ritualmene devoluti. Sul secondo motivo ha confermato la correttezza dell'esercizio di discrezionalità della Corte d'appello nel negare le attenuanti generiche, motivando la decisione con l'assenza di elementi di collaborazione, un atteggiamento reticente e sintomatico di mancata resipiscenza, la gravità oggettiva dei fatti (quantitativo rilevante e modalità), l'intensità del dolo e precedenti penali. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che sanziona la detenzione e il trasporto di sostanze stupefacenti con particolare rilievo per l'aggravante legata all'ingente quantità; la Corte di merito ha valutato la gravità anche in relazione al quantitativo sequestrato e alle modalità esecutive
Richiamato nel ricorso; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura poiché le questioni non erano state ritualmene devolute all'appello e quindi non esaminabili in Cassazione
art. 80, secondo comma, d.P.R. 309/1990
Richiamato insieme all'art. 597 c.p.p.; la censura relativa all'aggravante non è stata ritenuta proponibile in Cassazione per mancata devoluzione
Norme relative alla concessione e al calcolo delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio; la Corte di appello ha esercitato il suo potere discrezionale motivando adeguatamente il diniego delle attenuanti in base a elementi negativi di valutazione
Massime di principio
- In Cassazione sono inammissibili questioni che non siano state ritualmene devolute al giudice d'appello; non si possono dedurre errori su profili che l'appello non ha esaminato per carenza di devoluzione.
- Le censure che attengono esclusivamente alla quantificazione della pena o a scelte di trattamento sanzionatorio compiute in appello sono difficilmente recepibili in Cassazione, salvo che implichino questioni di diritto rilevabili d'ufficio.
- La valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la Cassazione interviene solo se sussiste un vizio motivazionale manifesto o logicamente incongruente.
- Per contestare la configurabilità di un'aggravante 'ad effetto speciale' in sede di legittimità occorre che la questione sia stata correttamente sollevata ed esaminata nei gradi precedenti o che emerga un profilo rilevabile d'ufficio.
- Fattori quali assenza di collaborazione con le autorità, atteggiamento reticente, rilevante quantitativo di sostanza, modalità esecutive, intensità del dolo e precedenti penali possono legittimare il diniego delle attenuanti generiche.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38156/2022 del 11/10/2022
- Sentenza penale · 11 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38157/2022 del 11/10/2022
- Sentenza penale · 11 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38158/2022 del 11/10/2022
- Sentenza penale · 11 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38160/2022 del 11/10/2022
- Sentenza penale · 11 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38161/2022 del 11/10/2022
- Sentenza penale · 11 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38162/2022 del 11/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →