Cassazione Civile, Ordinanza n. 23876/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento con metodo sintetico nei confronti di una contribuente, recuperando a tassazione versamenti emersi da movimentazioni finanziarie. La contribuente aveva impugnato l'atto, ma l'Ufficio aveva eccepito sin dal primo grado la tardività del ricorso, sostenendo che la notifica inizialmente tentata a mezzo posta fosse invalida perché indirizzata in modo incompleto e generico a una direzione provinciale non univocamente individuata; dopo la restituzione del plico per indirizzo insufficiente, la parte aveva poi effettuato una consegna a mani presso lo sportello dell'Agenzia. La CTR aveva respinto l'appello incidentale dell'Ufficio, ritenendo applicabile il principio del perfezionamento della notifica per il notificante alla data di spedizione. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto, in sintesi, che: 1) il ricorso introduttivo era tardivo perché la prima spedizione postale non poteva valere come notificazione utile, essendo viziata ab origine dall'erronea e incompleta indicazione del destinatario; 2) la costituzione in appello della contribuente era a sua volta tardiva; 3) la CTR aveva erroneamente ammesso documenti prodotti tardivamente e ritenuto assolto l'onere probatorio sulla provenienza delle movimentazioni bancarie; 4-8) la sentenza sarebbe stata affetta da omessa/insufficiente motivazione e da vizi di nullità per mancato esame di fatti decisivi e delle specifiche contestazioni dell'Ufficio su ogni singola movimentazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia, ritenendo decisiva la tardività del ricorso introduttivo della contribuente. Ha affermato che il principio del perfezionamento della notifica per il notificante alla data di spedizione opera solo se la notificazione sia validamente instaurata e poi non si perfezioni per cause non imputabili; qui, invece, la prima spedizione era originariamente viziata per l'incompletezza dell'indirizzo del destinatario, circostanza imputabile al mittente e tale da impedire il valido completamento del procedimento notificatorio. La successiva consegna a mani presso l'Ufficio costituisce una nuova autonoma notificazione, rilevante solo dalla data di effettiva consegna, avvenuta oltre il termine decadenziale di 60 giorni. Ne è derivata l'improponibilità del ricorso di primo grado. Per questo motivo sono stati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c., con condanna della contribuente alle spese del giudizio di legittimità e compensazione delle spese dei gradi precedenti per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 16, commi 3 e 5, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per la disciplina della notificazione degli atti nel processo tributario e per escludere che una spedizione postale viziata possa conservare effetti in presenza di indirizzo incompleto del destinatario
art. 20, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato insieme alle altre norme processuali tributarie invocate per sostenere la tardività dell'impugnazione
art. 21, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per il termine di proposizione del ricorso nel processo tributario
art. 53 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in relazione ai termini di costituzione in appello
art. 22, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in relazione ai termini di costituzione nel giudizio tributario
art. 32, commi 4 e 5, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
invocato dall'Ufficio per censurare l'utilizzo di documentazione prodotta tardivamente e il superamento del limite alla valutazione giudiziale
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale norma sul contenuto della sentenza e sulla motivazione
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per il dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per i vizi di nullità della sentenza e di violazione di norme processuali
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per i motivi di omesso esame / omessa o insufficiente motivazione sui fatti decisivi
art. 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
usato come termine decadenziale per l'impugnazione dell'avviso di accertamento
applicato per la cassazione senza rinvio, essendo il ricorso di primo grado improponibile per tardività
richiamato per individuare il parametro temporale della tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio quando la notifica non sia andata a buon fine per cause non imputabili al notificante
Massime di principio
- Il principio del perfezionamento della notificazione per il notificante alla data di consegna all'ufficiale o di spedizione del plico presuppone che la fattispecie notificatoria sia validamente instaurata; se l'atto è originariamente viziato da un errore imputabile al mittente, il principio non opera.
- Quando la notificazione non si perfeziona per un vizio imputabile al notificante, questi non conserva gli effetti della prima spedizione e deve attivare una nuova notificazione; in tale caso rileva soltanto la data di perfezionamento della nuova notifica.
- L'indicazione incompleta o generica del destinatario, se impedisce all'agente notificatore di individuare univocamente il soggetto da raggiungere, rende invalida la prima notificazione ed esclude che la spedizione iniziale possa valere ai fini del rispetto del termine decadenziale.
- Nel processo tributario, la tempestività dell'impugnazione va verificata sulla notificazione effettivamente perfezionata e non su una spedizione postale infruttuosa quando quest'ultima sia dipesa da errore del notificante.
- Se il ricorso introduttivo è tardivo, l'impugnazione è improponibile e la questione assorbe le ulteriori censure relative al merito o alla motivazione della decisione di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23804/2022 del 01/08/2022
- ordinanza_civile · 1 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23813/2022 del 01/08/2022
- ordinanza_civile · 1 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23814/2022 del 01/08/2022
- ordinanza_civile · 1 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23816/2022 del 01/08/2022
- ordinanza_civile · 1 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23817/2022 del 01/08/2022
- ordinanza_civile · 1 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23820/2022 del 01/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →