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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23876/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento con metodo sintetico nei confronti di una contribuente, recuperando a tassazione versamenti emersi da movimentazioni finanziarie. La contribuente aveva impugnato l'atto, ma l'Ufficio aveva eccepito sin dal primo grado la tardività del ricorso, sostenendo che la notifica inizialmente tentata a mezzo posta fosse invalida perché indirizzata in modo incompleto e generico a una direzione provinciale non univocamente individuata; dopo la restituzione del plico per indirizzo insufficiente, la parte aveva poi effettuato una consegna a mani presso lo sportello dell'Agenzia. La CTR aveva respinto l'appello incidentale dell'Ufficio, ritenendo applicabile il principio del perfezionamento della notifica per il notificante alla data di spedizione. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto, in sintesi, che: 1) il ricorso introduttivo era tardivo perché la prima spedizione postale non poteva valere come notificazione utile, essendo viziata ab origine dall'erronea e incompleta indicazione del destinatario; 2) la costituzione in appello della contribuente era a sua volta tardiva; 3) la CTR aveva erroneamente ammesso documenti prodotti tardivamente e ritenuto assolto l'onere probatorio sulla provenienza delle movimentazioni bancarie; 4-8) la sentenza sarebbe stata affetta da omessa/insufficiente motivazione e da vizi di nullità per mancato esame di fatti decisivi e delle specifiche contestazioni dell'Ufficio su ogni singola movimentazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia, ritenendo decisiva la tardività del ricorso introduttivo della contribuente. Ha affermato che il principio del perfezionamento della notifica per il notificante alla data di spedizione opera solo se la notificazione sia validamente instaurata e poi non si perfezioni per cause non imputabili; qui, invece, la prima spedizione era originariamente viziata per l'incompletezza dell'indirizzo del destinatario, circostanza imputabile al mittente e tale da impedire il valido completamento del procedimento notificatorio. La successiva consegna a mani presso l'Ufficio costituisce una nuova autonoma notificazione, rilevante solo dalla data di effettiva consegna, avvenuta oltre il termine decadenziale di 60 giorni. Ne è derivata l'improponibilità del ricorso di primo grado. Per questo motivo sono stati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c., con condanna della contribuente alle spese del giudizio di legittimità e compensazione delle spese dei gradi precedenti per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il principio del perfezionamento della notificazione per il notificante alla data di consegna all'ufficiale o di spedizione del plico presuppone che la fattispecie notificatoria sia validamente instaurata; se l'atto è originariamente viziato da un errore imputabile al mittente, il principio non opera.
  • Quando la notificazione non si perfeziona per un vizio imputabile al notificante, questi non conserva gli effetti della prima spedizione e deve attivare una nuova notificazione; in tale caso rileva soltanto la data di perfezionamento della nuova notifica.
  • L'indicazione incompleta o generica del destinatario, se impedisce all'agente notificatore di individuare univocamente il soggetto da raggiungere, rende invalida la prima notificazione ed esclude che la spedizione iniziale possa valere ai fini del rispetto del termine decadenziale.
  • Nel processo tributario, la tempestività dell'impugnazione va verificata sulla notificazione effettivamente perfezionata e non su una spedizione postale infruttuosa quando quest'ultima sia dipesa da errore del notificante.
  • Se il ricorso introduttivo è tardivo, l'impugnazione è improponibile e la questione assorbe le ulteriori censure relative al merito o alla motivazione della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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