Cassazione Penale, Sentenza n. 21077/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile ex art. 591 c.p.p. per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il ricorrente ha personalmente dichiarato, il 14/03/2022, di rinunciare al ricorso. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutando i profili di colpa emersi dal ricorso.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 14/10/2021 che aveva riformato solamente il trattamento sanzionatorio della condanna per i reati previsti dagli artt. 81 c.p., 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente, tramite difensore, aveva articolato tre motivi: (1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 8, comma 2, d.P.R. n. 309/1990; (2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (3) omissione di motivazione in ordine alla confisca del telefono.
Norme richiamate
La norma è stata applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso a causa della sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla rinuncia personale del ricorrente.
La Corte ha utilizzato questa disposizione per condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamata come riferimento alle censure dedotte nel ricorso (contraddittorietà, illogicità e omessa motivazione) che costituivano i motivi di cassazione, ma non esaminata nel merito a causa della sopravvenuta mancanza di interesse.
art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen.
Richiamata come limite formale per l'enunciazione dei motivi nella relazione della Corte, ossia per i limiti della motivazione esposta nel ricorso.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 8, comma 2
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 8, comma 2
Norma relativa a una circostanza aggravante richiamata dal ricorrente quale oggetto di censura per contraddittorietà della motivazione della Corte d'appello; la questione non è stata decisa in cassazione per la rinuncia del ricorrente.
art. 81 cod. pen., art. 73 e art. 80, comma 2 d.P.R. n. 309/1990
Norme indicate in relazione alla fattispecie di reato per la quale l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado; riferite allo stato di fatto ma non oggetto della decisione sulla ammissibilità del ricorso.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza costituzionale richiamata a supporto dell'applicazione della sanzione pecuniaria per la sopravvenuta inammissibilità; utilizzata per motivare l'equità della misura irrogata alla luce dei profili di colpa.
Massime di principio
- La rinuncia personale del ricorrente al ricorso per cassazione determina la sopravvenuta carenza di interesse e rende il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; la Corte non esamina più i motivi di merito.
- La dichiarazione di rinuncia deve risultare da atto personale del ricorrente e tempestivamente acquisita agli atti (es. dichiarazione in istituto penitenziario) perché produca effetti di estinzione dell'interesse all'impugnazione.
- Anche quando il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice della cassazione può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e irrogare una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., soprattutto se permangono profili di colpa connessi all'instaurazione o al contenuto del gravame.
- Le censure di merito (es.: contraddittorietà della motivazione, mancato riconoscimento di attenuanti, omessa motivazione su misure accessorie come la confisca) restano prive di esame se il ricorso è inammissibile per rinuncia: per ottenere la pronuncia sul merito è necessario non rinunciare o ritirare la rinuncia entro i limiti e nelle forme previste.
- Prima di rinunciare a un ricorso è opportuno valutare le conseguenze economiche e processuali (spese e possibili condanne pecuniarie) e accertare la piena consapevolezza del rinunciante, data la rilevanza della dichiarazione personale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21063/2022 del 31/05/2022
- Sentenza penale · 31 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21065/2022 del 31/05/2022
- Sentenza penale · 31 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21069/2022 del 31/05/2022
- Sentenza penale · 31 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21070/2022 del 31/05/2022
- Sentenza penale · 31 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21073/2022 del 31/05/2022
- Sentenza penale · 31 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21075/2022 del 31/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →