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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00497/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dal reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento e poi dal ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello che aveva definito il reclamo. Le ricorrenti deducevano, con quattro motivi, che la Corte territoriale avesse omesso di considerare documentazione depositata in appello e ritenuta decisiva per dimostrare la non fallibilità della società, sostenendo anche che il reclamo in materia fallimentare avrebbe carattere pienamente devolutivo e che quindi non opererebbe il divieto di cui all'art. 345 c.p.c. In subordine lamentavano: nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., motivazione apparente o contraddittoria e violazione del principio istruttorio officioso nel procedimento fallimentare; omesso esame di fatti decisivi; violazione dell'art. 1 l. fall. in relazione all'art. 2697 c.c.; e, ancora in via subordinata, nullità della sentenza o del procedimento per mancata pronuncia sull'istanza di rimessione in termini per la produzione documentale. La resistente ha contrastato il ricorso con controricorso; il fallimento intimato non ha svolto difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, nel reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, il giudizio non ha carattere pienamente devolutivo, perché resta circoscritto alle questioni tempestivamente dedotte e, inoltre, l'art. 18 l. fall. richiede l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti, sicché la produzione documentale operata in appello era comunque in contrasto con tale disciplina. Soprattutto, ha rilevato che il ricorso non indicava con sufficiente specificità il contenuto dei documenti prodotti né spiegava in che modo essi dimostrassero l'insussistenza dei requisiti dimensionali di fallibilità, difettando così del requisito di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c. Anche il motivo sulla rimessione in termini è stato ritenuto inammissibile per la mancata indicazione delle ragioni dell'asserita non imputabilità del ritardo nella produzione di documenti nella disponibilità della fallita. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura di nullità/motivazione, senza accoglimento della doglianza

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura di nullità/motivazione, senza accoglimento della doglianza

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per dedurre motivazione apparente o contraddittoria

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro del dovere di motivazione

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per nullità della sentenza o del procedimento

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatto decisivo

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato per violazione di legge, in particolare dell'art. 1 l. fall. e dell'art. 2697 c.c.

  • art. 1 l. fall.

    richiamato come norma sui requisiti di fallibilità, rispetto ai quali la Corte ha rilevato la genericità del ricorso

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova, ma la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 18 l. fall.

    la Corte ha affermato che il reclamo deve contenere esposizione dei fatti, degli elementi di diritto, delle conclusioni, dei mezzi di prova e dei documenti prodotti

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nel motivo subordinato di nullità del procedimento

  • art. 153 c.p.c.

    richiamato nel motivo subordinato di nullità del procedimento e per la rimessione in termini

  • art. 345 c.p.c.

    la Corte ha escluso che la sua inapplicabilità comporti un pieno effetto devolutivo del reclamo fallimentare

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    la mancata specifica indicazione del contenuto dei documenti prodotti ha determinato difetto di autosufficienza e inammissibilità

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per la declaratoria dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non opera un effetto pienamente devolutivo: l'impugnazione resta circoscritta alle questioni tempestivamente dedotte e ai limiti fissati dall'art. 18 l. fall.
  • Nel reclamo fallimentare la parte deve indicare espressamente i mezzi di prova e i documenti su cui fonda le proprie censure; la produzione documentale deve dunque essere conforme al modello legale del reclamo.
  • In cassazione, la deduzione che il giudice di merito abbia omesso di valutare documenti è inammissibile se il ricorrente non ne riproduce o specifica adeguatamente il contenuto e non spiega la loro decisività, per difetto di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c.
  • È inammissibile la censura sulla mancata rimessione in termini se il ricorrente non indica in concreto le ragioni della non imputabilità del ritardo nella produzione documentale, specialmente quando i documenti invocati risultino nella sfera di disponibilità della parte.
  • La denuncia di violazioni processuali o di errori nella valutazione della prova non può surrogare l'obbligo di specifica indicazione dei fatti, dei documenti e delle ragioni di decisività posti a fondamento del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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