Cassazione Penale, Sentenza n. 47645/2023 del 28/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta della somma di euro 157.140,00 a carico di Azzarà Alessandro e della Scirocco Sailing s.r.l., ritenuta profitto del reato di cui all'art. 316-bis c.p. e dell'illecito amministrativo ex d.lgs. 231/2001. Il ricorrente contestava la sussistenza degli elementi del delitto e la responsabilità amministrativa dell'ente, soprattutto in relazione al momento in cui si sarebbe perfezionata l'omessa destinazione del bene finanziato e agli obblighi negoziali previsti dall'atto di adesione
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto fondato il fumus commissi delicti in rapporto all'art. 316-bis c.p. e la connessa responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 a carico della società. Ha confermato che l'atto di adesione sottoscritto il 12/12/2018 imponeva un obbligo immediato di destinazione esclusiva del bene al territorio regionale; ha ritenuto provata la distrazione del natante (contratti di locazione stipulati in Sicilia, utilizzo nelle isole Eolie, prosecuzione delle locazioni fino al 2020) nonché l'assenza di elementi probatori di ormeggio/uso a Reggio Calabria nei periodi rilevanti. Essendo state erogate due rate pari al 90% del contributo, è stato confermato il sequestro funzionale alla confisca/alla confisca per equivalente. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
La Corte ha interpretato il delitto come realizzatosi nell'ipotesi in cui il beneficiario distragga il bene finanziato dalle finalità pubbliche previste dall'agevolazione; il momento consumativo può dipendere dalle condizioni contrattuali ma qui l'obbligo immediato previsto nell'atto di adesione rendeva già perfezionata l'omessa destinazione
d.lgs. n. 231/2001, artt. 5 e 24 commi 1 e 3
Riconosciuta la rilevanza dell'illecito amministrativo dell'ente quando il reato è stato posto in essere dall'organo apicale nell'interesse o a vantaggio della società; la confisca diretta o per equivalente è strumento applicabile per sottrarre il profitto derivante dall'illecito
D.L. n. 137/2020, art. 23 co. 8
Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto previsto per la materia, richiamata collioquio di rito
Norma che permette la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nei procedimenti su finanziamenti pubblici/UE, il contenuto vincolante dell'atto di adesione (o Avviso Pubblico) può determinare un obbligo immediato di destinazione del bene: il reato può considerarsi perfezionato già al momento della inosservanza di tale obbligo quando l'atto prevede divieti immediatamente operativi
- Prove documentali di utilizzo difforme (contratti di locazione, dichiarazioni dei conduttori, assenza di contratti di ormeggio nel territorio previsto, fatture) sono elementi decisivi per fondare il fumus commissi delicti e giustificare il sequestro preventivo funzionale alla confisca
- La responsabilità amministrativa dell'ente ex d.lgs. 231/2001 può essere affermata se il comportamento illecita è riconducibile a organi apicali e ha prodotto un vantaggio o interesse per la società
- In Cassazione il controllo si concentra su violazioni di legge e vizi gravi della motivazione: censure di mera illogicità/contraddittorietà sono in larga parte inammissibili se non configurano un vizio di legge o una motivazione totalmente carente
- La quantificazione e la destinazione del profitto illecito tengono conto dello stato di erogazione del contributo (es.: erogazione di più rate fino al 90% pesa sulla determinazione del profitto) e della effettiva destinazione del bene rispetto agli obblighi contrattuali
- Anche la parziale realizzazione del progetto finanziato non esclude la rilevanza penale/amministrativa se la parte finanziata è stata comunque distratta rispetto alla finalità pubblicistica che giustificava il contributo
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