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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21413/2022 del 06/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Un avvocato aveva convenuto in giudizio due ex assistiti deducendo di aver svolto, in forza di mandato conferito nel 2007, attività professionale di assistenza e rappresentanza in varie cause e di vantare un residuo compenso di euro 25.000,00, oltre rivalutazione e interessi; aveva inoltre riferito che, in relazione al credito azionato, era stato autorizzato sequestro conservativo fino a euro 8.000,00. Il tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di prova dell’attività effettivamente svolta, e la corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo non provata natura, entità delle prestazioni e tariffe applicabili, pur ammettendo la produzione in appello dei documenti già ritualmente prodotti in primo grado. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: (1) violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., per avere la corte ritenuto insufficiente la documentazione a dimostrare effettività e consistenza dell’attività prestata; (2) violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e del D.M. 8 aprile 2004, per erronea interpretazione del quantum richiesto a saldo dell’opera professionale e della forza probatoria degli atti prodotti; (3) violazione dell’art. 116 c.p.c. e del D.M. 55/2015, per non avere considerato fatture e preavvisi come idonei a provare quanto ancora dovuto per i compensi professionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha rilevato che i tre motivi, pur formalmente qualificati come violazione di legge, non rispettavano l’onere di specificità richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., poiché non censuravano realmente l’applicazione delle norme indicate, ma miravano in sostanza a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la valutazione delle prove è sottratta al sindacato di legittimità, salvo omesso esame di un fatto decisivo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti e con atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 169, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato nel precedente grado come norma sul ritiro e deposito del fascicolo di parte, ma non decisivo ai fini della decisione di legittimità.

  • art. 77 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel precedente grado in tema di deposito del fascicolo di parte.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello è stata riconosciuta la facoltà di produrre documenti non esaminati in primo grado, purché non propriamente nuovi perché già ritualmente prodotti.

  • art. 2697 c.c.

    La sua dedotta violazione non riguardava un errore di riparto dell’onere della prova, ma sostanzialmente la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta in realtà a contestare la valutazione delle prove e non la regola di disponibilità della prova.

  • art. 116 c.p.c.

    La dedotta violazione non attingeva i criteri legali di valutazione della prova, ma la concreta apprezzazione del materiale istruttorio.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso che denuncia violazione di legge deve indicare con precisione le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata, a pena di inammissibilità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La formulazione del vizio di violazione di legge non può essere usata per sottoporre in cassazione una rivalutazione del merito probatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Accertata la ricorrenza dei presupposti processuali, la Corte dà atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione formalmente dedotto come violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se non contiene la specifica indicazione delle norme violate, del loro contenuto precettivo e del punto della sentenza che si assume contrastante con esse.
  • La doglianza che, sotto l’apparenza della violazione di legge, miri in realtà a contestare l’apprezzamento delle prove o la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito non è scrutinabile in cassazione, salvo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
  • La valutazione della sufficienza e dell’idoneità probatoria di documenti, fatture, preavvisi o altri elementi istruttori appartiene al giudice di merito e non può essere trasformata in un tema di violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. o 2697 c.c. quando si contesti solo il risultato valutativo.
  • Per ottenere il compenso professionale il creditore deve provare l’effettività, la natura e l’entità delle prestazioni svolte e il parametro tariffario o tabellare rilevante, non essendo sufficiente una mera allegazione del credito.
  • L’inammissibilità dei motivi comporta il rigetto del ricorso con applicazione del principio di soccombenza sulle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, l’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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