Cassazione Civile, Ordinanza n. 34415/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
Una cliente aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società energetica per il pagamento di una fattura di importo molto elevato relativa alla fornitura di energia elettrica. La contestazione riguardava soprattutto l'anomalia del consumo addebitato, ritenuto di gran lunga superiore ai consumi usuali, e il possibile malfunzionamento del contatore, sostituito d'urgenza dalla società di distribuzione. In primo grado l'opposizione era stata accolta e il decreto revocato; in appello, però, la Corte territoriale aveva riformato la decisione, ritenendo provata la fondatezza del credito sulla base del verbale di sostituzione del contatore, della sottoscrizione dell'utente e dell'andamento dei consumi precedenti e successivi. Con il ricorso per cassazione l'utente ha dedotto: violazione delle regole sull'onere della prova e sul valore della fattura nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; motivazione apparente o comunque viziata per mancato esame della documentazione e travisamento dei fatti; omessa considerazione del comportamento processuale della società, che non aveva ottemperato all'ordine di esibizione dei documenti relativi al contatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che, in controversie sulla correttezza dei consumi fatturati per energia elettrica, l'utente debba contestare il malfunzionamento del contatore e allegare/provare l'entità dei consumi effettivi rapportati agli ordinari impieghi del periodo; nel caso concreto tale onere non era stato assolto in modo sufficiente, poiché la ricorrente si era limitata a richiamare consumi precedenti senza dimostrare la correlazione con specifici impieghi costanti. Ha inoltre escluso sia la violazione dell'art. 116 c.p.c. sia la motivazione apparente, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione intelligibile e che i motivi di ricorso miravano in realtà a una diversa valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Infine ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per il riparto dell'onere della prova: chi contesta il credito deve allegare e provare i fatti posti a fondamento della propria difesa, secondo i criteri di vicinanza della prova applicati ai consumi energetici contestati
menzionato nei motivi, ma non risulta dalla decisione un'autonoma applicazione sostanziale della norma
richiamato nel motivo sul decreto ingiuntivo, senza che la Corte ne ricavi un principio diverso rispetto alla disciplina dell'opposizione
richiamato nel motivo sul decreto ingiuntivo, quale norma sulla prova scritta idonea a fondare l'ingiunzione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
usato come parametro dei motivi di ricorso per denunciare violazioni di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che il vizio è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di sindacare il semplice difetto di sufficienza della motivazione o la diversa valutazione delle prove
la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o dichiara di non voler osservare la regola del contraddittorio sulle prove; non basta una diversa valutazione del materiale probatorio
la violazione è configurabile solo nei casi in cui il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello legale o applichi un criterio di valutazione non consentito; non è denunciabile il mero cattivo apprezzamento delle prove libere
richiamato con riguardo alla motivazione apparente: la nullità sussiste solo se la motivazione manca del tutto o è graficamente/strutturalmente apparente o incomprensibile
la censura di falsa applicazione delle presunzioni è ammissibile solo se si indica puntualmente come il giudice abbia utilizzato fatti privi di gravità, precisione e concordanza o abbia erroneamente escluso fatti dotati di tali requisiti
richiamato per l'autosufficienza del ricorso, in particolare per l'onere di specificare fatti, atti e documenti rilevanti
richiamato in collegamento con l'onere di deposito degli atti e documenti rilevanti per il motivo di ricorso
indicato come base del rito camerale di trattazione del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- In materia di somministrazione di energia elettrica, quando l'utente contesta la correttezza dei consumi fatturati, deve allegare il malfunzionamento del contatore e indicare/provare l'entità dei consumi effettivamente sostenuti nel periodo, rapportandoli agli ordinari impieghi del rapporto.
- Il gestore, una volta contestato il funzionamento del misuratore, deve dimostrare la regolare funzionalità del contatore; ma, se tale prova è raggiunta o il giudice valorizza altri elementi coerenti, l'utente resta onerato di provare che l'eccesso di consumo dipende da circostanze diverse.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una critica alla ricostruzione del fatto o alla valutazione delle prove in un vizio di violazione di legge: il cattivo apprezzamento delle prove libere non integra di per sé un motivo autonomo di ricorso.
- Il vizio di motivazione oggi censurabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera omissione di singoli elementi istruttori o la contestazione della sufficienza della motivazione.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi specifiche: uso di prove non introdotte dalle parti o attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto; non basta dissentire dal modo in cui il giudice ha comparato e apprezzato le risultanze probatorie.
- La censura di falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. esige di indicare puntualmente il ragionamento presuntivo criticato e di spiegare perché gli elementi usati dal giudice non siano gravi, precisi e concordanti; non è sufficiente proporre una diversa lettura del materiale indiziario.
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