Cassazione Penale, Ordinanza n. 10911/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di guida senza patente in stato di recidiva nel biennio, ai sensi dell'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada. Deduce, con due motivi, l'erroneo diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe compiuto una valutazione complessiva degli elementi favorevoli e sfavorevoli, ma si sarebbe limitata a valorizzare solo quelli negativi. Deduce inoltre la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato accoglimento della richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 53, comma 2, l. n. 689/1981.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e comunque privo di una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata; osserva anche che il diniego dell'art. 131-bis c.p. è stato adeguatamente motivato in ragione della reiterazione della condotta e dell'assenza di abitualità, requisito incompatibile con la particolare tenuità nel caso di guida senza patente punita solo in caso di recidiva nel biennio. Il secondo motivo è ritenuto manifestamente infondato, poiché la conversione della pena detentiva breve ex art. 53, comma 2, l. n. 689/1981 non costituisce un diritto automatico, ma è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale può negarla sulla base di una prognosi sfavorevole circa l'adempimento dell'obbligo pecuniario; nel caso concreto la Corte di merito aveva valorizzato le pregresse condanne e il complessivo percorso giudiziario dell'imputata. Conseguentemente la ricorrente è condannata alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, cod. strada
La condotta di guida senza patente assume rilevanza penale nel caso di recidiva nel biennio, e la reiterazione esclude il carattere occasionale del fatto ai fini della particolare tenuità.
La causa di non punibilità richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta e presuppone la non abitualità del comportamento; non è applicabile quando la condotta è reiterata e quindi non occasionale.
art. 53, comma 2, l. 24 novembre 1981, n. 689
La conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria non è automatica, ma dipende da una valutazione discrezionale del giudice sulla concreta esigibilità e capacità di adempimento.
È il parametro cui il giudice deve attenersi per la valutazione discrezionale sia della particolare tenuità sia della sostituzione della pena, considerando modalità del fatto e personalità del reo.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una sanzione pecuniaria.
art. 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Le modifiche in materia di pene sostitutive non eliminano la natura discrezionale del giudizio del giudice, che resta ancorato ai criteri dell'art. 133 c.p.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando il fatto presenta caratteri di reiterazione o abitualità incompatibili con il requisito della non occasionalità.
- Il giudice di legittimità non può essere sollecitato a una nuova valutazione del compendio probatorio quando la doglianza si risolve in una critica generica o nella richiesta di una diversa lettura dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
- Il diniego della particolare tenuità è legittimo se la motivazione valorizza in modo non illogico gli elementi concreti della condotta, il grado di colpevolezza e l'assenza di giustificazioni, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.
- Il riconoscimento di attenuanti generiche o di diminuenti per condizioni personali dell'imputato non implica automaticamente il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, trattandosi di giudizi fondati su parametri diversi.
- La sostituzione della pena detentiva breve con pena pecuniaria non spetta di diritto all'imputato, ma richiede una prognosi favorevole del giudice sulla capacità di adempimento e sulla compatibilità della misura con la personalità del condannato.
- Una motivazione espressa e coerente sulla prognosi sfavorevole, fondata anche su precedenti condanne o sul complessivo comportamento del reo, è sufficiente a sorreggere il diniego della conversione della pena.
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