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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 724/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione di condanna (Corte d'appello di Bologna 06/06/2012) per reati ex art. 23, comma 3, legge n. 110/1975. Il ricorrente censura la mancata considerazione dello ius superveniens rappresentato dall'art. 2 del d.lgs. n. 204/2010 e lamenta errata applicazione degli artt. 630 c.p.p., sostenendo che la riformulazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 527/1992 ad opera dell'art. 2 del d.lgs. n. 204/2010 non sia stata considerata nelle precedenti decisioni

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile per carenza della necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, e comunque manifestamente infondato. Si richiama la sentenza n. 18137/2014 della Prima Sezione penale della Corte di cassazione che aveva già esaminato e rigettato il motivo relativo alla definizione di arma da fuoco contenuta nell'art. 2 del d.lgs. n. 204/2010. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 23, comma 3, legge n. 110/1975

    Norma penale inerente i reati per i quali il ricorrente era stato condannato; la revisione mirava a rivedere la condanna per tali fattispecie ma non è stata ammessa

  • art. 1 d.lgs. n. 527/1992

    Norma richiamata nella discussione sulla definizione di arma; la riformulazione contestata sarebbe stata operata dall'art. 2 del d.lgs. 204/2010, ma la Corte ha ritenuto che tale questione fosse già stata valutata e non costituisca novità ai fini della revisione

  • art. 2 d.lgs. n. 204/2010

    Disposizione qualificata come ius superveniens riguardante la definizione di arma da fuoco; la Corte di cassazione nella sentenza n. 18137/2014 ha già esaminato e rigettato le censure basate su questa norma, sicché non può costituire nuovo fatto utile alla revisione

  • art. 630 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente per censurare la decisione impugnata; la Corte ha ritenuto l'argomentazione del ricorrente priva della necessaria correlazione con le motivazioni dell'ordinanza impugnata, ergo applicazione erronea dedotta dal ricorrente non provata

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Richiamato come limite alla materia impugnabile e all'ampiezza delle censure in cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti di tale disposizione

  • Sentenza Corte di cassazione n. 18137/2014

    Giurisprudenza decisiva richiamata sia dall'ordinanza impugnata sia dal Procuratore generale: quella pronuncia aveva già affrontato e respinto il motivo relativo alla definizione di arma da fuoco sancita dall'art. 2 del d.lgs. n. 204/2010, rendendo la questione non nuova e priva di rilievo ai fini della revisione

Massime di principio

  • La richiesta di revisione fondata su una normativa sopravvenuta (ius superveniens) è ammissibile solo se tale normativa introduce un elemento di novità non già valutato dalle decisioni precedenti; se la questione è già stata esaminata e decisa dalla Cassazione non costituisce motivo nuovo per la revisione
  • Il ricorso in Cassazione deve contenere una correlazione chiara e diretta tra le argomentazioni poste a fondamento dell'impugnazione e le motivazioni della decisione impugnata; l'assenza di tale correlazione determina l'inammissibilità
  • Se la questione è manifestamente infondata, il ricorso può essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e a versare una somma alla Cassa delle ammende
  • Prima di proporre una revisione o ricorso basato su modifiche normative, è essenziale verificare la giurisprudenza consolidata sulla stessa questione per valutare se sussista effettiva novità o possibilità di successo
  • Le censure di diritto processuale (es. errata applicazione di norme di procedura) devono essere formulate in modo puntuale e collegato alle motivazioni specifiche della decisione impugnata per non essere considerate generiche e inammissibili

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