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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34905/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ricorrente aveva venduto un ufficio con due posti auto a un prezzo dichiarato di euro 110.000; l'Ufficio aveva rettificato il valore ai fini dell'imposta ipocatastale a euro 220.900, sulla base di quattro atti di compravendita di immobili comparabili. La CTR aveva confermato la legittimità dell'avviso di rettifica e liquidazione, ritenendolo motivato e fondato su immobili omogenei. Con il primo motivo la società deduceva violazione degli artt. 51, comma 3, d.P.R. 131/1986 e 7 l. 212/2000, sostenendo che due dei quattro atti comparativi erano anteriori al triennio utile e quindi non utilizzabili a fini estimativi. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 52, comma 2-bis, d.P.R. 131/1986, 7 l. 212/2000 e 111, comma 6, Cost., lamentando che l'avviso non riportasse il contenuto degli atti richiamati e che tali atti non fossero stati allegati, ma solo prodotti in giudizio; aggiungeva inoltre che lo stesso avviso era stato annullato nei confronti dell'acquirente con altra sentenza, da lei richiamata come giudicato esterno.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'art. 51 d.P.R. 131/1986 consente la rettifica del valore immobiliare anche sulla base di trasferimenti anteriori di non oltre tre anni, ma nel caso concreto il giudice di merito aveva correttamente valorizzato due atti sicuramente nel triennio e, comunque, la norma ammette anche ogni altro elemento di valutazione; la valutazione estimativa compiuta in fatto non è sindacabile in cassazione. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché l'avviso conteneva una descrizione sintetica ma sufficiente degli atti comparativi, con gli elementi identificativi essenziali (notaio, repertorio, data, registrazione e indicazioni degli immobili), sicché la motivazione per relationem era valida anche senza allegazione materiale degli atti. Quanto alla dedotta sentenza favorevole all'acquirente, la Corte ha escluso ogni effetto preclusivo perché non risultava provato il passaggio in giudicato con certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c.; inoltre l'onere di provare il giudicato esterno incombeva sulla parte che lo eccepiva. Nessuna statuizione sulle spese per la tardività del controricorso dell'Agenzia; è stato disposto anche l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 51 d.P.R. 131/1986

    La rettifica del valore degli immobili può fondarsi sui trasferimenti anteriori di non oltre tre anni relativi agli stessi immobili o ad altri di analoghe caratteristiche e condizioni, nonché su ogni altro elemento di valutazione; la presenza di atti comparativi nel triennio è sufficiente a sorreggere la stima.

  • art. 52 d.P.R. 131/1986

    L'avviso di rettifica e liquidazione deve essere adeguatamente motivato; la motivazione può essere resa per relationem mediante il richiamo agli atti comparativi, se il loro contenuto essenziale è riportato o gli atti sono allegati/conosciuti.

  • art. 7 l. 212/2000

    L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto anche attraverso il richiamo ad altri atti, purché il contribuente sia posto in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    È richiamato come parametro sulla necessità di adeguata motivazione del provvedimento, soddisfatta nel caso concreto dalla descrizione degli atti comparativi.

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorso dell'Agenzia è stato depositato oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, quindi tardivamente.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Per provare il giudicato esterno occorre la certificazione di cancelleria che attesti la non impugnabilità della sentenza prodotta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    A seguito del rigetto del ricorso, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di rettifica del valore immobiliare ai fini dell'imposta di registro/ipocatastale, la stima può essere legittimamente fondata su atti di compravendita di immobili comparabili, purché almeno alcuni siano rientrati nel triennio previsto dalla legge e gli ulteriori elementi valorizzati non contraddicano il perimetro normativo.
  • La motivazione dell'avviso tributario è valida anche per relationem quando l'atto richiama documenti esterni e ne riproduce il contenuto essenziale in modo sufficiente a consentire al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi.
  • L'allegazione materiale degli atti richiamati non è necessaria se l'avviso contiene gli elementi identificativi e descrittivi indispensabili degli atti comparativi, tali da rendere conoscibile il parametro di rettifica.
  • La censura sul giudicato esterno richiede la prova del passaggio in giudicato della decisione invocata; la mera produzione della sentenza non basta senza la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c.
  • L'onere di dimostrare l'esistenza e l'efficacia preclusiva del giudicato esterno incombe sulla parte che lo deduce, non sulla controparte.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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