Cassazione Penale, Ordinanza n. 15393/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per guida con patente revocata/senza patente in stato di recidiva amministrativa rilevante ai fini dell'art. 186 C.d.S. Il ricorso, proposto tramite difensore, ha dedotto due censure: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per asserita mancanza di prova del precedente specifico richiesto dalla fattispecie contestata; (2) vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la prova del precedente non fosse stata adeguatamente dimostrata e che la valutazione negativa sulle attenuanti fosse immotivata o comunque illegittima.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che entrambi i motivi non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata e si limitavano a reiterare richieste già avanzate nel merito. Quanto al primo motivo, la Corte ha richiamato l'accertamento della Corte territoriale, fondato su una doppia conforme, secondo cui il precedente specifico era stato effettivamente riscontrato tramite consultazione della banca dati e non era stato impugnato l'atto sanzionatorio relativo alla precedente guida senza patente. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, basata sia sulle modalità della condotta sia sull'atteggiamento processuale dell'imputato, oltre che sui numerosi precedenti penali di gravità elevata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, commi 2, lett. c) e 2-bis, d.lgs. n. 285/1992
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per la specifica violazione della disciplina sulla guida senza patente/col precedente specifico, confermata nei due gradi di merito.
Le attenuanti generiche possono essere negate sulla base di una valutazione negativa delle modalità del fatto, dell'atteggiamento processuale e dei precedenti penali, quando manchino elementi positivi che ne giustifichino la concessione.
L'impugnazione deve contenere una critica argomentata alla sentenza impugnata; motivi che non si confrontano con la motivazione sono inidonei a superare il vaglio di ammissibilità.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
Sez. 4, n. 32872 del 2022
Richiamata per il principio sulla valutazione delle attenuanti generiche in relazione alla motivazione del giudice di merito.
Sez. 1, n. 39566 del 2017
Richiamata a sostegno del medesimo criterio di valutazione delle attenuanti generiche.
Sez. 6, n. 20818 del 2002
Richiamata a sostegno del medesimo criterio di valutazione delle attenuanti generiche.
Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, Villani
Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede la specifica dimostrazione di elementi positivi idonei a giustificarne la concessione.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
In mancanza di elementi positivi, è legittimo il diniego delle attenuanti generiche, ove la motivazione dia conto degli elementi ostativi.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, i motivi di ricorso devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello, senza critica argomentata, non supera il vaglio di ammissibilità.
- Quando il giudice di merito abbia pronunciato una doppia conforme e abbia accertato il precedente specifico tramite riscontri documentali o banche dati, la censura che contesti genericamente la prova del precedente è inammissibile se non confronta tale accertamento.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica elementi negativi concreti, quali le modalità della condotta, l'atteggiamento processuale e i precedenti penali, e non emergono elementi positivi specifici idonei a giustificare il beneficio.
- La valutazione sulle attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione effettiva, non per una diversa lettura delle risultanze processuali.
- All'inammissibilità del ricorso per cassazione segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero espressamente ravvisabili.
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