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Sentenza

Sentenza n. 6397/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Ter, n. 4287/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202405414

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di condono edilizio relativo all’ampliamento volumetrico di un’unità immobiliare mediante chiusura di un portico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego di condono edilizio adottato da Roma Capitale ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003. L’abuso consisteva nella creazione di circa 154 mc di nuova volumetria mediante chiusura di un portico, su area gravata da vincoli paesaggistici. Con il primo motivo ha dedotto l’omessa pronuncia e l’erroneità della sentenza circa la pretesa non operatività del vincolo, sostenendo che l’immobile ricadesse in zona omogenea B, urbanizzata, esente dal vincolo ai sensi della disciplina paesaggistica. Ha inoltre denunciato difetto di istruttoria, difetto assoluto dei presupposti ed errore di giudizio. Con il secondo motivo ha sostenuto che la conformità urbanistica dell’ampliamento, ammesso dalle N.T.A. del PRG di Roma, avrebbe reso comunque ammissibile il condono, non ricorrendo la causa ostativa della non conformità urbanistica prevista dalla legge regionale Lazio n. 12/2004. Con il terzo motivo ha contestato l’automatismo preclusivo fondato sull’esistenza del vincolo paesaggistico, deducendo che si trattasse di vincolo di inedificabilità relativa e che fosse quindi necessario acquisire il parere di compatibilità paesaggistica, tenendo conto del contesto urbanizzato e dell’asserita assenza di impatto paesistico.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha escluso l’omessa pronuncia e il difetto di istruttoria, rilevando che il provvedimento impugnato aveva espressamente esaminato la questione della classificazione urbanistica dell’area. Dalla determinazione dirigenziale risultava che, alla data rilevante del 26 novembre 2003, l’immobile ricadeva in zona F, sottozona F2, e non in zona B, oltre a essere compreso in aree soggette a specifici vincoli paesaggistici. La deduzione dell’appellante, non adeguatamente comprovata, non era idonea a superare gli accertamenti richiamati dall’amministrazione. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha chiarito che la conformità urbanistica dell’opera non è sufficiente a consentire il condono quando si tratta di un abuso maggiore, consistente in aumento di volumetria. La disciplina del terzo condono, coordinata con la legge regionale Lazio n. 12/2004, ammette in via generale, per gli immobili vincolati, soltanto gli interventi minori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, mentre esclude gli abusi di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, tra cui gli ampliamenti volumetrici e le ristrutturazioni edilizie. Quanto al terzo motivo, il Consiglio di Stato ha escluso che la natura relativa del vincolo o la conformità urbanistica dell’intervento imponessero l’acquisizione del parere paesaggistico. Anche in presenza di vincolo di inedificabilità relativa, gli abusi maggiori comportanti nuova superficie o nuova volumetria non sono condonabili; il previo parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo rileva soltanto per gli interventi minori, sempre che ricorrano le ulteriori condizioni previste dalla legge. Le spese sono state compensate in ragione della costituzione meramente formale di Roma Capitale.

Norme richiamate

  • art. 32 d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    La disciplina del terzo condono, in relazione agli immobili sottoposti a vincolo, consente la sanatoria soltanto per gli interventi minori di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1 e non per gli abusi maggiori di cui ai numeri 1, 2 e 3, inclusi gli aumenti di volumetria.

  • art. 32, comma 26, d.l. n. 269/2003

    Costituisce la norma generale che delimita l’ambito della sanatoria sugli immobili vincolati, ammettendo gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo ed escludendo gli aumenti di volumetria e le ristrutturazioni edilizie.

  • art. 32, comma 27, d.l. n. 269/2003

    Introduce ulteriori limiti alla condonabilità degli abusi su immobili vincolati, applicabili nell’ambito degli interventi minori già ammessi dalla disciplina generale.

  • art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003

    Le opere abusive in aree sottoposte a vincoli sono sanabili solo se ricorrono cumulativamente le condizioni previste, tra cui la realizzazione anteriore al vincolo, la conformità urbanistica, il previo parere dell’autorità di tutela e la natura di intervento minore senza aumento di superficie.

  • artt. 32 e 33 l. n. 47/1985

    La disciplina generale del condono edilizio non consente di superare i limiti specifici introdotti per il terzo condono relativamente agli abusi realizzati su immobili vincolati.

  • art. 3 l.r. Lazio n. 12/2004

    fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 27, del d.l. n. 269/2003 e successive modifiche, dall'articolo 32 della l. 47/1985, come da ultimo modificato dall'articolo 32, comma 43, del citato d.l. 269/2003, nonché dall'articolo 33 della l. 47/1985, non sono comunque suscettibili di sanatoria: … b) le opere di cui all'articolo 2, comma 1, realizzate anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali.

    La disposizione introduce ulteriori limiti regionali alla sanatoria, ma presuppone che l’abuso rientri tra quelli astrattamente ammessi dalla disciplina generale del terzo condono; non rende condonabili gli abusi maggiori già esclusi dall’art. 32, comma 26, del d.l. n. 269/2003.

  • art. 142, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 42/2004

    È stato invocato dall’appellante per sostenere l’esclusione del vincolo nelle zone omogenee B, ma il giudice ha ritenuto accertato che l’immobile non ricadesse in tale zona.

  • artt. 134 e 142 d.lgs. n. 42/2004

    La presenza dei vincoli paesaggistici rileva ai fini dell’applicazione dei limiti speciali al condono edilizio.

  • art. 4 l.r. Lazio n. 24/1998

    Richiamato nella censura sull’operatività del vincolo paesaggistico nelle zone urbanistiche di tipo B; la questione è stata risolta sulla base dell’accertamento che l’area era classificata in zona F2.

  • artt. 9 e 48 N.T.A. del PRG di Roma

    La loro eventuale previsione di ammissibilità dell’intervento sotto il profilo urbanistico non è sufficiente a consentire il condono di un abuso maggiore realizzato in area vincolata.

Massime di principio

  • Nel regime del terzo condono edilizio, gli abusi maggiori consistenti in nuova superficie o nuova volumetria, realizzati su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, non sono suscettibili di sanatoria, anche quando il vincolo comporti soltanto inedificabilità relativa e l’intervento sia conforme alle norme urbanistiche e agli strumenti urbanistici.
  • Per gli abusi realizzati su immobili vincolati, la conformità urbanistica dell’opera non supera il limite di non condonabilità previsto per gli interventi maggiori; essa può rilevare, unitamente alle altre condizioni di legge, soltanto per gli interventi minori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
  • Il previo parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico è necessario nell’ambito della sanatoria degli interventi minori ammessi dalla disciplina del terzo condono, ma non può rendere condonabile un ampliamento volumetrico o altro abuso maggiore già escluso direttamente dalla legge.
  • Ai fini della verifica dell’operatività del vincolo paesaggistico e della classificazione urbanistica dell’area, è sufficiente che il provvedimento di diniego dia conto dell’istruttoria svolta e degli strumenti urbanistici applicabili alla data normativamente rilevante; una contestazione generica e non comprovata del privato non è idonea a superare tali accertamenti.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiVincoli e piani paesaggistici
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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