Cassazione Penale, Sentenza n. 12781/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) censura sulla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.), con particolare riferimento alla valutazione di elementi probatori tecnici e fotografici (presenza di materiale organico sul tettuccio, posizione del sedile lato guida, rinvenimento della scarpa della vittima) e all'attendibilità del teste Gianni Gobbato; 2) doglianza per inosservanza/erronea applicazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p., riguardo all'uso della prova indiziaria e alla sua valutazione per affermare la responsabilità del ricorrente; 3) violazione degli artt. 192 e 546 c.p.p. e vizio di motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) relativamente all'assenza di adeguata ponderazione delle testimonianze e del ritrovamento della scarpa; 4) vizio di motivazione in ordine alla statuizione sulla sospensione della patente di guida (si deduce che il ricorrente possedeva la patente o che la statuizione è infondata/incongruente).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi, ritenendo che essi in realtà impugnassero la valutazione di fatto operata dai giudici di merito (cosa non sindacabile in cassazione) e che la motivazione della Corte d'appello fosse ampia e priva di illogicità in ordine all'attendibilità del teste Gobbato e agli altri elementi indiziari. Il quarto motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha censurato la statuizione della Corte d'appello che aveva disposto la sospensione della patente di guida nei confronti di soggetto che, al momento del fatto, era privo di patente; la Suprema Corte ha ritenuto che l'interesse del ricorrente a ottenere pronuncia sul punto sussista (anche perché il titolo abilitativo può essere successivamente conseguito) e ha annullato, senza rinvio, la sola statuizione relativa alla sospensione della patente. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'omicidio stradale: la Corte d'appello ha ritenuto configurabile il reato ai sensi del comma 4 e ha applicato la diminuente del comma 7 in relazione al mancato uso della cintura da parte della vittima, ritenendone l'incidenza sul grado di colpevolezza dell'agente
d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), art. 186
Norme relative alla guida in stato di ebbrezza: la contravvenzione contestata è stata assorbita nella più grave fattispecie di omicidio stradale aggravato dall'ebbrezza
Codice della Strada, art. 142 comma 8
Richiamato come norma sulla limitazione della velocità e violazione delle regole di prudenza e diligenza nella guida
Codice della Strada, art. 141 comma 2
Richiamato in relazione all'obbligo/dovere di usare le cinture di sicurezza
Richiamato in ordine agli obblighi relativi alla richiesta/pretensione dell'uso della cintura da parte del conducente verso i passeggeri
Regola sulla valutazione degli indizi e della prova indiziaria: la Corte ha richiamato che le questioni inerenti la valutazione della prova indiziaria attengono al merito e non sono sindacabili in cassazione salvo vizio motivazionale evidente
Criteri di ammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha applicato tali norme per dichiarare inammissibili i motivi che in realtà chiedevano una rivalutazione del merito o una diversa lettura delle prove, e ha valutato i profili di vizio di motivazione secondo i limiti stabiliti da queste disposizioni
Norma procedurale richiamata nel motivo; la Corte ha ritenuto infondate le censure che invocavano una diversa applicazione delle regole probatorie previste dalla procedura
Massime di principio
- In cassazione non è possibile ottenere l'annullamento della sentenza limitandosi a proporre una diversa valutazione dei fatti o della credibilità delle prove: il rimedio va fondato su un vizio di diritto o di motivazione manifesto e non sulla mera dissociazione rispetto alla valutazione del merito
- Le doglianze che attaccano la persuasività o il peso attribuito a singoli elementi probatori (testimonianze, foto, consulenze tecniche) sono, di regola, inammissibili in cassazione se si traducono in richiesta di rivalutazione del merito
- La valutazione della prova indiziaria (art. 192 c.p.p.) è principalmente compito del giudice del merito; per censurare tale valutazione in cassazione occorre dimostrare un vizio giuridico nella motivazione, non semplicemente sostenere l'insufficienza degli indizi
- Se una statuizione accessoria (es. sospensione della patente) è irrogata nei confronti di chi non possedeva il titolo al momento del fatto, il ricorrente può avere interesse a impugnare tale statuizione, anche se il titolo poteva essere conseguito successivamente; i giudici devono valutare l'interesse e l'applicabilità della sanzione
- Quando si contesta la attendibilità di un testimone, è necessario focalizzare il ricorso su profili di diritto (es. contraddittorietà insanabile nella motivazione) e non soltanto su elementi di fatto soggetti a rivalutazione
- Le circostanze materiali (posizionamento del sedile, presenza di oggetti/segni sul veicolo, posizione delle scarpe) richiedono analisi tecnico-scientifiche e la loro discordanza tra consulenze può legittimamente portare a valutazioni difformi; per impugnare tali valutazioni in cassazione serve dimostrare carenza o illogicità della motivazione
- Per ottenere successo in cassazione su questioni probatorie, il ricorrente deve indicare in modo preciso e circostanziato la violazione di regole di diritto o la manifesta illogicità della motivazione che renda la decisione insostenibile giuridicamente
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