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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11590/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una contribuente quale erede della destinataria originaria, di tre ingiunzioni di pagamento emesse per il recupero della tassa automobilistica relativa ad annualità pregresse. In primo grado la lite era stata definita dopo che l’agente della riscossione aveva annullato in autotutela le ingiunzioni e disposto il discarico degli importi. La Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione di primo grado che aveva compensato le spese, ha condannato l’agente della riscossione al pagamento delle spese di entrambi i gradi. La società ricorrente ha proposto due motivi per cassazione: con il primo ha denunciato violazione delle norme sul reclamo/mediazione nel processo tributario e omesso esame del fatto decisivo dell’avvenuto tempestivo accoglimento del reclamo, sostenendo che l’annullamento integrale in autotutela avesse giustificato la compensazione delle spese; con il secondo ha denunciato violazione della disciplina sulla cessazione della materia del contendere e sul c.d. saldo e stralcio dei carichi, sostenendo che il giudizio dovesse essere dichiarato estinto con compensazione delle spese. Le parti resistenti hanno eccepito preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione, rilevando che la sentenza d’appello era stata notificata via PEC il 10 luglio 2019 e che il ricorso era stato notificato oltre il termine breve.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto tardivamente rispetto alla notifica della sentenza di appello, valida ai fini del decorso del termine breve di impugnazione. Ha inoltre escluso il riconoscimento delle spese in favore delle parti controricorrenti: il controricorso della contribuente era tardivo, mentre quello del difensore in proprio era inammissibile perché egli non era parte dei precedenti gradi di giudizio né destinatario del ricorso. La Corte ha anche dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente come parametro dei motivi di legittimità per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della compensazione delle spese di lite nel processo tributario in caso di definizione della lite mediante autotutela.

  • art. 17-bis d.lgs. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente come disciplina del reclamo/mediazione tributaria, ritenuto tempestivamente accolto con conseguente venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio.

  • art. 46 d.lgs. 546/1992

    richiamato per la disciplina dell’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e del governo delle spese; la Corte valorizza il principio per cui la compensazione non opera automaticamente, ma richiede una valutazione complessiva della controversia.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in combinato con l’art. 46 d.lgs. 546/1992 per affermare che la compensazione delle spese richiede motivazione e non può essere automatica.

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato come termine breve di impugnazione, applicabile in presenza di valida notifica della sentenza di appello.

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato per escludere la spettanza delle spese al controricorrente che aveva depositato controricorso tardivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • L. n. 228 del 2012

    richiamata come legge di modifica dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

  • d.l. n. 119 del 2018

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla definizione agevolata dei carichi e al saldo e stralcio.

  • L. n. 136 del 2018

    richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018.

  • art. 4 d.l. n. 119 del 2018

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che il giudizio dovesse essere dichiarato estinto per saldo e stralcio dei carichi affidati all’agente della riscossione.

Massime di principio

  • La notifica della sentenza d’appello a mezzo PEC, se ritualmente eseguita e non specificamente contestata quanto al suo oggetto, fa decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione.
  • La notifica cumulativa di più sentenze mediante un’unica relata non è di per sé invalida, se il destinatario non contesta che tra i provvedimenti notificati vi fosse anche quello oggetto del giudizio impugnato.
  • Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere o l’annullamento in autotutela dell’atto non comportano automaticamente la compensazione delle spese: occorre una valutazione complessiva della controversia e una motivazione sul punto.
  • La compensazione delle spese non può essere disposta ope legis in base al solo sopravvenuto sgravio o annullamento dell’atto impugnato.
  • Il controricorso depositato tardivamente non consente la liquidazione delle spese in favore del controricorrente; analogamente, il soggetto che non sia parte dei precedenti gradi di giudizio o destinatario del ricorso non può ottenere spese tramite controricorso in proprio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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