Cassazione Civile, Ordinanza n. 20069/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall’azione proposta da una società poi ammessa ad amministrazione straordinaria per ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 67, secondo comma, l. fall., di rimesse effettuate su un conto corrente acceso presso una banca nel semestre anteriore all’apertura della procedura, con conseguente condanna alla restituzione delle somme. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello ha invece rigettato integralmente la revocatoria ritenendo non provata la scientia decoctionis della banca. In cassazione la procedura ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2727 e 2729 c.c. e 67, secondo comma, l. fall., oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale avesse valutato in modo atomistico gli indizi offerti e avesse trascurato l’evoluzione del rapporto bancario, la riduzione delle sovvenzioni di equilibrio, le risultanze dei bilanci, della Corte dei conti e della Centrale Rischi; 2) violazione degli artt. 5 e 67, secondo comma, l. fall., perché la Corte d’appello avrebbe applicato una nozione errata di insolvenza e avrebbe richiesto una consapevolezza troppo intensa dello stato del debitore, mentre sarebbe bastata la conoscenza del suo malessere economico. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili, osservando che la doglianza sulle presunzioni mirava in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e che il preteso vizio di omesso esame investiva, in sostanza, una diversa valutazione delle prove; inoltre, quanto al secondo motivo, la ricorrente contestava l’apprezzamento di merito sulla percepibilità esterna della gravità dello stato della debitrice e sulla prova della scientia decoctionis, senza reali violazioni di legge.
La decisione
La Corte ha escluso l’improcedibilità del ricorso, rilevando che la mancata visibilità iniziale di un deposito telematico della sentenza impugnata era dipesa da un malfunzionamento del sistema informatico di cancelleria. Nel merito, ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha quindi confermato il rigetto della domanda revocatoria disposto dalla Corte d’appello, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 67, secondo comma, l. fall.
Per la revocatoria delle rimesse bancarie occorre la prova del requisito soggettivo in capo alla banca, valutabile anche per presunzioni, ma non censurabile in cassazione con una mera diversa lettura degli indizi e delle risultanze istruttorie.
art. 70, terzo comma, l. fall.
Richiamato quale base della condanna restitutoria conseguente all’inefficacia delle rimesse revocatorie.
La censura di violazione è stata ritenuta inammissibile perché solo enunciata in rubrica e non realmente sviluppata.
La censura di violazione è stata ritenuta inammissibile perché non sorretta da una specifica illustrazione e risolta in una contestazione della valutazione di merito.
Richiamato in relazione alla prova per presunzioni e alla necessità di una corretta inferenza dal fatto noto al fatto ignoto.
Il ragionamento presuntivo deve fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti; il sindacato di legittimità è limitato ai casi in cui il giudice abbia utilizzato presunzioni non rispondenti a tali canoni, non quando si contesti solo la diversa valutazione degli indizi.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la nozione di insolvenza rilevante dovesse essere letta in chiave non meramente patrimoniale; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a contestare un accertamento di fatto.
Citat0 in relazione alla proposta di definizione accelerata e alla successiva opposizione della parte ricorrente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo formalmente fondato su violazione di legge è stato ritenuto inammissibile perché sostanzialmente diretto a contestare l’accertamento di fatto e l’apprezzamento delle prove.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è stato escluso perché la censura mirava a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e non evidenziava un fatto storico decisivo realmente trascurato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell’azione revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie, la prova della scientia decoctionis può essere raggiunta anche per presunzioni, ma il controllo di legittimità non consente di sostituire la propria lettura degli indizi a quella compiuta dal giudice di merito.
- La denuncia di violazione dell’art. 2729 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia costruito la presunzione su elementi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non lo è quando la censura miri soltanto a una diversa ricostruzione fattuale o a una diversa inferenza probabilistica.
- Il motivo di ricorso che formalmente deduce omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se, nella sostanza, lamenta soltanto una valutazione incompleta o non condivisa delle prove già esaminate dal giudice di merito.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non integra di regola un vizio denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c., quando la contestazione riguarda il significato attribuito dal giudice al dato probatorio, che resta apprezzamento di merito.
- In tema di scientia decoctionis, non basta prospettare un generico peggioramento economico o uno stato di crisi del debitore: occorre che gli elementi esterni rendano percepibile la gravità e non meramente la sussistenza di difficoltà finanziarie transitorie.
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