Cassazione Civile, Ordinanza n. 23226/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un immobile intercluso sito in Finale Ligure, frazione Varigotti, per il quale alcuni comproprietari hanno chiesto: in via principale, l'accertamento della proprietà o comproprietà di un corridoio e di un cavedio asseritamente funzionali all'accesso; in subordine, la costituzione coattiva di una servitù di passaggio ex art. 1051 c.c. sul corridoio, per raggiungere una scala comune e quindi la via Lungo Lido, indicata come pubblica o comunque gravata da uso pubblico. Il giudizio di primo e secondo grado aveva respinto le domande principali e la domanda di servitù, ritenendo, tra l'altro, che il percorso proposto coinvolgesse fondi di terzi non evocati in giudizio e che non fosse dimostrata la natura pubblica del tratto finale di via Lungo Lido, oltre a ritenere non impugnata un'ulteriore ratio sulla minore onerosità di un diverso passaggio. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi: (1) omessa valutazione della natura demaniale dell'arenile e omessa pronuncia/omesso esame; (2) contraddittorietà tra motivazione e dispositivo e erronea valutazione della CTU sulla servitù di uso pubblico su via Lungo Lido; (3) errore di fatto revocatorio circa lo stato dei luoghi e l'asserito inglobamento del corridoio nell'appartamento del resistente; (4) violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. e dell'onere probatorio quanto alla comproprietà della scala e del tratto di strada; (5) censura sulle spese, limitata alla sola intervenuta/comproprietaria che contestava la condanna alle spese di primo e secondo grado, deducendo ultrapetizione e violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi: i primi due perché non chiaramente ricondotti a uno specifico vizio di cassazione e comunque diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove; il terzo perché l'errore revocatorio non può essere fatto valere con ricorso per cassazione; il quarto perché non dimostrava una specifica non contestazione idonea a esonerare dalla prova e, in ogni caso, non attingeva tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata. È stato invece accolto per quanto di ragione il quinto motivo: la Corte ha cassato senza rinvio il capo della sentenza d'appello che aveva condannato la sola intervenuta al pagamento delle spese di primo grado, rilevando che tale statuizione era stata pronunciata oltre i limiti dell'impugnazione incidentale proposta, mentre ha ritenuto legittima la condanna della medesima intervenuta alle spese del grado di appello, essendo parte formale e litisconsorte processuale nel giudizio di secondo grado.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i primi quattro motivi di ricorso, qualificandoli in parte come non motivi inammissibili e in parte come censure rivolte impropriamente al merito o alla revocazione. Ha invece accolto parzialmente il quinto motivo, limitatamente alla condanna della sola intervenuta alle spese del giudizio di primo grado, cassando senza rinvio quel capo per ultrapetizione/violazione dell'art. 112 c.p.c. Ha confermato invece la condanna alle spese di secondo grado a carico della medesima intervenuta. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra la sola intervenuta e il resistente, mentre i ricorrenti originari sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del resistente; è stato inoltre dato atto dell'ulteriore contributo unificato per i ricorrenti soccombenti.
Norme richiamate
richiesto come base per la costituzione coattiva della servitù di passaggio; la domanda è stata respinta perché il percorso proposto coinvolgeva fondi di terzi non evocati e non risultava rispettato il requisito del passaggio meno breve e meno incomodo per il fondo servente
richiamato nel contraddittorio di merito quale ulteriore norma sulla servitù coattiva di passaggio
richiamato nel contraddittorio di merito quale norma evocata dai convenuti in relazione a un diverso accesso verso il fondo intercluso
la Corte evidenzia che i motivi di ricorso devono essere specificamente ricondotti a uno dei vizi tipizzati; non è consentito proporre c.d. non motivi o censure confuse e non intelligibili
il ricorso deve contenere i motivi con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano; la mancata specificazione del vizio rende inammissibile il motivo quando non sia comunque possibile individuare la censura
la condanna alle spese della sola intervenuta per il primo grado è stata ritenuta pronunciata oltre i limiti del devoluto e quindi cassata per ultrapetizione
il principio di non contestazione non esonera dall'onere probatorio quando la specifica allegazione del fatto non risulti ritualmente e chiaramente dedotta; nel caso concreto il motivo è stato comunque ritenuto inammissibile
la Corte ha escluso i presupposti per la condanna aggravata richiesta dal resistente
le spese seguono la soccombenza, ma la condanna della sola intervenuta alle spese di primo grado è stata annullata perché pronunciata oltre il chiesto
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
l'errore di fatto revocatorio va fatto valere con l'azione di revocazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, non con ricorso per cassazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
dichiarati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti soccombenti
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non sia specificamente riconducibile a uno dei vizi di cui all'art. 360 c.p.c. e si risolva in una censura confusa, non intelligibile o meramente assertiva.
- La mancata indicazione formale del vizio o della norma violata non determina automaticamente l'inammissibilità, ma solo se, dal complesso della censura, sia comunque possibile individuare con precisione il tema devoluto; in difetto, il motivo resta un "non motivo".
- In cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione delle prove di merito, salvo i limiti del vizio motivazionale nei ristretti confini attuali e delle ipotesi di prova legale vincolante.
- L'errore di fatto revocatorio non può essere fatto valere con ricorso per cassazione, dovendo essere esperita la revocazione davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
- Il principio di non contestazione non esonera dall'onere della prova quando la specifica allegazione del fatto non risulti ritualmente introdotta nel thema decidendum.
- La domanda di servitù coattiva di passaggio deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi poste a base del rigetto, incluse l'eventuale necessaria partecipazione dei titolari dei fondi intermedi e il requisito del percorso meno breve e meno incomodo.
- L'interventore adesivo/litisconsortile può essere condannato alle spese del grado in cui è parte formale, ma la condanna deve rispettare il perimetro dell'impugnazione proposta e non può essere pronunciata oltre il devoluto.
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