Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 83/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO: Per l’annullamento previa sospensione: - della graduatoria definitiva approvata con Determinazione n. -OMISSIS-del Responsabile della Ripartizione A – Affari Generali e Politiche Sociali del Comune di Laureana di Borrello, avente ad oggetto la selezione Pubblica per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo (residuo) relativamente al profilo FG (Esperto in gestione, rendicontazione e controllo) in riferimento alla selezione delle risorse umane previste in applicazione dell’art. 11 comma 2) del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni con la legge n. 79 del 29 giugno 2022, “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” – Presa atto verbale Commissione Giudicatrice e nomina della vincitrice – rettifica determina -OMISSIS- con la quale la ricorrente, già collocata in graduatoria in prima posizione e vincitrice della selezione, è stata retrocessa al secondo posto, comunicata alla ricorrente in pari data; - della Determinazione n. -OMISSIS- del Responsabile della Ripartizione A – Affari Generali e Politiche Sociali del Comune di Laureana di Borrello -avente ad oggetto Selezione Pubblica per il conferimento (…) – Presa atto verbali Commissione Giudicatrice e nomina della vincitrice- con la quale la ricorrente, già collocata in graduatoria in prima posizione e vincitrice della selezione, è stata retrocessa al secondo posto, comunicata alla ricorrente in pari data; - della Determinazione n.-OMISSIS- del Responsabile della Ripartizione A – Affari Generali e Politiche Sociali del Comune di Laureana di Borrello, avente ad oggetto Selezione Pubblica per il conferimento (…) – Rivalutazione delle candidature e la conseguente ridefinizione della graduatoria – sostituzione componente commissione, comunicata alla ricorrente il 23.12.2025; - del Verbale n. -OMISSIS- della Commissione Giudicatrice della Selezione Pubblica per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo (residuo) relativamente al profilo FG (Esperto in gestione, rendicontazione e controllo), comunicato il 31.12.2025; - del Verbale n. -OMISSIS-della Commissione Giudicatrice della Selezione Pubblica per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo (residuo) relativamente al profilo FG (Esperto in gestione, rendicontazione e controllo), comunicato il 31.12.2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente; Nonché per il risarcimento del danno causato alla ricorrente dal ritardo nella conclusione della procedura selettiva e dalla illegittima retrocessione in graduatoria. Per quanto riguarda il RICORSO INCIDENTALE presentato da -OMISSIS- il 20.3.2026: per l’annullamento delle Determinazioni n.-OMISSIS- e -OMISSIS- nonché dei verbali di Commissione n. -OMISSIS-e-OMISSIS- del 23.12.2025, nonché dei Verbali n. -OMISSIS-e-OMISSIS-/2025 della Commissione Giudicatrice, datati 23.12.2025 e delle determine n. -OMISSIS-e -OMISSIS-/2025, nella parte in cui, nel prendere atto dei citati verbali della Commissione Giudicatrice, hanno mantenuto la ricorrente principale nella graduatoria degli idonei anziché disporne l'esclusione e/o la decadenza ex art. 75 D.P.R. 445/2000;

Giustizia amministrativa202600117

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di autotutela, verbali della commissione e graduatoria definitiva con retrocessione della candidata dal primo al secondo posto in una selezione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo finanziato nell’ambito del PNRR

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente principale ha impugnato la graduatoria definitiva, le determinazioni comunali e i verbali della commissione con cui, dopo la rivalutazione delle candidature e la sostituzione di un componente della commissione, è stata retrocessa dal primo al secondo posto, chiedendo anche il risarcimento del danno da ritardo nella conclusione della procedura e da illegittima retrocessione. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale sostanzialmente escludente, sostenendo che la ricorrente principale avrebbe dichiarato, nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae sottoscritti ai sensi del d.P.R. 445/2000, esperienze lavorative non veritiere o comunque non comprovate: un incarico presso uno studio professionale da novembre 2006 a ottobre 2007 e un incarico presso un datore di lavoro da aprile 2008 a gennaio 2009. Tali esperienze, pur non essendo necessarie per l’ammissione, erano state utilizzate per ottenere maggiore punteggio e avevano contribuito al collocamento al primo posto. Gli accertamenti d’ufficio dell’amministrazione avrebbero smentito il possesso dei titoli dichiarati. Il primo motivo del ricorso incidentale è stato ritenuto assistito da fumus boni iuris nella fase cautelare.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris del ricorso incidentale, avente natura sostanzialmente escludente. In via sommaria, ha richiamato l’orientamento secondo cui le false dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 o 47 del d.P.R. 445/2000 comportano l’esclusione dalla procedura anche quando riguardano titoli dichiarati non per l’ammissione, ma per ottenere un maggiore punteggio: non si tratta di falsi innocui rispetto ai benefici della selezione. Nel caso concreto, il possesso delle due esperienze lavorative dichiarate dalla ricorrente principale è apparso privo di prova e smentito dagli accertamenti dell’amministrazione. Pertanto, il Comune, verificata la non veridicità delle dichiarazioni, avrebbe dovuto disporre l’esclusione della candidata, anziché limitarsi a rideterminare in peius il punteggio. La fondatezza prima facie del ricorso incidentale ha comportato la carenza di interesse della ricorrente principale a contestare gli atti comunali di autotutela, con conseguente rigetto della sua istanza cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha esaminato la domanda cautelare e valutato il fumus boni iuris in relazione al ricorso incidentale.

  • artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000

    Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi di tali disposizioni, se false e rilevanti per l’attribuzione di benefici concorsuali, possono fondare l’esclusione dalla procedura anche quando incidono soltanto sul punteggio.

  • art. 75 d.P.R. 445/2000

    È stato invocato nel ricorso incidentale quale base della richiesta di esclusione o decadenza della candidata principale per le dichiarazioni non veritiere.

  • art. 11, comma 2, d.l. 36/2022, convertito dalla l. 79/2022

    Costituisce il riferimento normativo della selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di lavoro autonomo nell’ambito delle risorse umane funzionali all’attuazione del PNRR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive pubbliche, la dichiarazione non veritiera resa ai sensi degli artt. 46 o 47 del d.P.R. 445/2000 può determinare l’esclusione anche quando il titolo falsamente dichiarato non è necessario per l’ammissione, ma è stato utilizzato per ottenere un punteggio maggiore.
  • Le esperienze professionali dichiarate ai fini dell’attribuzione del punteggio di merito rientrano tra i benefici della procedura selettiva; la falsità relativa a tali esperienze non costituisce un falso innocuo e può comportare l’esclusione del candidato.
  • Quando le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilevanti per il punteggio evidenziano una falsità, l’amministrazione non può limitarsi alla rideterminazione in peius del punteggio, ma deve valutare l’esclusione dalla procedura secondo l’art. 75 del d.P.R. 445/2000.
  • La fondatezza prima facie di un ricorso incidentale sostanzialmente escludente può privare il ricorrente principale dell’interesse a ottenere la sospensione o l’annullamento degli atti di autotutela che ne abbiano ridotto il punteggio o modificato la posizione in graduatoria.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.