Ordinanza n. 213/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia 1) dell’ordinanza sindacale n. 7 del 01.4.2026, notificata via pec in pari data, con cui il Sindaco di San Marzano sul Sarno, ai sensi dell’art. 9 della L. n. 447/1995, ha ordinato “la sospensione dell’attività produttiva svolta dalla società C.R.R. Ecology S.r.l. (P.IVA 059332000650), nella persona dell’amministratore unico sig. Pignataro Rosario Donato Vincenzo (C.F. omissis), presso l’immobile sito in San Marzano sul Sarno alla via Papa Giovanni XXIII n. 4, con decorrenza dal quinto giorno successivo alla notifica della presente ordinanza avverte che la sospensione avrà efficacia fino alla dimostrazione documentata dell’avvenuta rimozione delle cause del superamento del limite differenziale di immissione acustica accertato dall’ARPAC. A tal fine, la società dovrà depositare presso il Settore Lavori Pubblici e Ambiente una relazione fonometrica di verifica, redatta dal Tecnico Competente in acustica Ambientale iscritto nell’elenco regionale ai sensi dell’art. 2 della L. 447/1995, che attesti il rispetto dei limiti differenziali di immissione di cui all’art. 4 del DPCM 14/11/1997 e dei limiti di emissione e immissione del Regolamento Acustico Comunale”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di sospensione dell'attività produttiva per superamento dei limiti differenziali di immissione acustica
Esito
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'ordinanza sindacale adottata ai sensi dell'art. 9 della l. n. 447/1995, con la quale era stata disposta la sospensione dell'attività produttiva a decorrere dal quinto giorno dalla notificazione, fino alla documentata rimozione delle cause del superamento dei limiti differenziali di immissione acustica accertato dall'ARPAC. L'ordinanza subordinava la ripresa dell'attività al deposito di una relazione fonometrica, redatta da un tecnico competente, attestante il rispetto dei limiti previsti dalla disciplina statale e dal regolamento acustico comunale. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi specifici di ricorso dedotti dalla società; il giudice ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti sull'avvio e sul completamento dei lavori di contenimento delle emissioni sonore e disporre una verificazione tecnica successiva a tali lavori.
La decisione
Il TAR ha disposto incombenti istruttori, ordinando alle parti di depositare entro dieci giorni chiarimenti sull'avvio e sul completamento dei lavori di contenimento delle emissioni sonore. Ha disposto, dopo il completamento dei lavori, una verificazione da affidare all'ARPAC, con esecuzione in contraddittorio tra le parti e facoltà di assistenza mediante tecnici di fiducia. La rilevazione dovrà essere effettuata nei medesimi punti già utilizzati nella precedente attività di accertamento; le operazioni dovranno concludersi entro cinque giorni dalla notificazione dell'ordinanza all'ARPAC e la relazione conclusiva dovrà essere depositata nei cinque giorni successivi, illustrando modalità, risultati, osservazioni dei consulenti di parte e ogni elemento utile alla decisione. Nelle more, il TAR ha sospeso gli effetti del provvedimento impugnato e ha fissato la prosecuzione della camera di consiglio al 27 maggio 2026. Non è stata ancora definita la domanda di annullamento.
Norme richiamate
art. 9 l. n. 447/1995
la sospensione dell’attività produttiva
La norma è indicata quale base giuridica dell'ordinanza sindacale impugnata; il provvedimento non formula una compiuta interpretazione della disposizione.
art. 4 DPCM 14/11/1997
limiti differenziali di immissione
La disposizione è richiamata quale parametro tecnico per la verifica del rispetto dei limiti differenziali di immissione acustica.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale; l'ordinanza sospende nelle more gli effetti del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla legittimità di un provvedimento di sospensione di un'attività produttiva dipende dall'accertamento tecnico dei livelli di emissione sonora, il giudice può disporre una verificazione ambientale successiva all'esecuzione degli interventi di contenimento, individuando un organismo tecnico dotato delle competenze necessarie.
- La verificazione dei livelli di emissione acustica deve, ove possibile, utilizzare i medesimi punti di rilevazione già impiegati nei precedenti accertamenti, così da consentire un confronto attendibile tra la situazione precedente e quella successiva agli interventi.
- Le operazioni di verificazione devono svolgersi in contraddittorio tra le parti, previo avviso e convocazione, con facoltà per ciascuna parte di farsi assistere da un tecnico di fiducia.
- In presenza di un accertamento tecnico ancora necessario per definire la controversia, il giudice può sospendere nelle more gli effetti del provvedimento impugnato e rinviare la prosecuzione della trattazione a una successiva camera di consiglio.
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