Ordinanza n. 214/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento di sospensione del procedimento, prot. 14887 del 31 dicembre 2025, emesso dal SUAP con riguardo alla comunicazione di avvio dei lavori relativi a un impianto di radiocomunicazione presentata da Zefiro Net per l'implementazione, con l'inserimento di apparati per la tecnologia 5G, di una esistente stazione radio base (SRB) per telefonia mobile di proprietà della società, ubicata in Località Fiera presso il sito RAI Way Spa (codice impianto “SA173 - STIO”); - di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ancorché non noto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento SUAP di sospensione del procedimento relativo alla comunicazione di avvio dei lavori per l’implementazione 5G di una stazione radio base esistente
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il SUAP ha sospeso il procedimento relativo alla comunicazione di avvio dei lavori per l’inserimento di apparati 5G in una stazione radio base esistente. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a dare conto della domanda cautelare e della richiesta di sospensione dell’atto.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli effetti del provvedimento impugnato, consentendo l’avvio delle attività realizzative. La valutazione favorevole è stata fondata sull’interesse pubblico connesso alla realizzazione della rete, sull’inclusione dell’intervento nella strategia italiana di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sulla necessità di realizzare l’intervento in tempi celeri e sull’esistenza di un parere favorevole dell’ARPAC. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 10 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell’ambito del rito cautelare amministrativo.
art. 12-bis, comma 1, d.l. n. 68/2022
in caso di accoglimento dell'istanza cautelare
L’accoglimento della misura cautelare comporta la fissazione della discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dal deposito dell’ordinanza; il TAR ha fissato l’udienza pubblica del 10 giugno 2026.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, l’interesse pubblico alla realizzazione celere di una rete di telecomunicazioni può concorrere a fondare il favorevole apprezzamento della domanda di sospensione di un provvedimento amministrativo che ostacoli l’avvio dell’intervento.
- L’inclusione di un intervento nella strategia nazionale di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza costituisce, in sede cautelare, un elemento rilevante nella ponderazione degli interessi e nella valutazione dell’urgenza realizzativa.
- La presenza di un parere favorevole dell’autorità ambientale competente può concorrere, nella valutazione cautelare, a giustificare la sospensione dell’atto amministrativo impeditivo dell’intervento.
- In caso di accoglimento dell’istanza cautelare, il giudice amministrativo deve fissare la discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dal deposito dell’ordinanza, secondo l’art. 12-bis, comma 1, d.l. n. 68/2022.
Come è indicizzato
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