Ordinanza n. 210/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 6 adottata nella seduta del 26/1/2026 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 6 del 2/2/2026 “Dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta formativa. Anno scolastico 2026-2027” con la quale la Giunta approvava l’organizzazione della rete scolastica e il piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2026/27;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta Regionale della Campania sul dimensionamento scolastico e sulla programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2026-2027
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
La controversia
Il Comune di Eboli ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione regionale con cui è stata approvata l'organizzazione della rete scolastica e il piano dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2026-2027. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; emerge soltanto che la contestazione riguarda misure di accorpamento di istituti scolastici e l'attivazione, presso un istituto ubicato in altro Comune, di un percorso formativo già presente presso un istituto di Eboli.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo non sussistente un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della deliberazione impugnata. In particolare, le misure adottate non comportano la soppressione di istituti scolastici, ma soltanto il loro accorpamento. Quanto all'attivazione del medesimo percorso formativo presso un istituto situato in altro Comune, il pregiudizio prospettato, consistente nella possibile riduzione del numero degli studenti iscritti all'istituto ebolitano, è stato ritenuto meramente potenziale. Il giudice ha inoltre richiamato il principio secondo cui una logica concorrenziale o di rigida spartizione territoriale degli indirizzi tra istituti scolastici, articolazioni territoriali del medesimo Ministero, è incompatibile con la natura pubblica del servizio essenziale di istruzione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; in assenza di tale requisito la domanda di sospensione deve essere respinta.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo presuppone la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; un danno soltanto potenziale non è sufficiente a integrare il periculum in mora.
- L'accorpamento di istituti scolastici, in assenza di una soppressione, non determina di per sé un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione cautelare del piano di dimensionamento.
- La possibile riduzione delle iscrizioni conseguente all'attivazione dello stesso percorso formativo presso un istituto ubicato in altro Comune costituisce un pregiudizio meramente potenziale, non sufficiente per ottenere la tutela cautelare.
- La programmazione dell'offerta formativa non può essere valutata secondo una logica di concorrenza di mercato o di rigida spartizione territoriale degli indirizzi tra istituti scolastici, poiché tali istituti sono articolazioni territoriali del medesimo Ministero e operano nell'ambito di un servizio pubblico essenziale.
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