Ordinanza n. 208/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del parere contrario del 20.05.2025 prot. 0011353-P, emesso dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, notificato a mezzo del Comune di Positano con nota prot. 11506 del 22.07.2025 a firma del Responsabile dell’area Tecnica Edilizia Privata e del Responsabile del Procedimento in materia di tutela Paesaggistica e Ambientale; del parere della CLP reso con verbale n. 065 del 19.09.2013; di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, compreso il preavviso di diniego del 26.03.2025 prot. 007020-P emesso dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia belle arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino; nonché, in seguito alla proposizione dei primi motivi aggiunti: per l’annullamento: - del provvedimento prot. 15025/25 del 24.09.2025 con cui il Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata del Comune di Positano ha disposto il diniego definitivo della richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica connessa alla richiesta di accertamento di conformità urbanistica del 01.12.2008, prot. 16060 (pratica 197/08), per gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione eseguiti in assenza di specifici titoli abilitativi presso l’area distinta al N.C.T. al foglio di mappa n. 8 p.lla 700; nonché, in seguito alla proposizione dei secondi motivi aggiunti: per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia: - dell’ordinanza n. 47 del 29.12.2025 prot. 0021387 emessa dal responsabile dell’area tecnica edilizia privata del comune di Positano con cui veniva ingiunta la demolizione delle opere di cui alla pratica di sanatoria 197/2008; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale ivi compresa l’ordinanza di ingiunzione alla demolizione n. 97 del 2008.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino delle opere oggetto della pratica di sanatoria del 2008
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il parere contrario della Soprintendenza del 20 maggio 2025, il parere della Commissione locale per il paesaggio del 19 settembre 2013, il preavviso di diniego del 26 marzo 2025 e, con motivi aggiunti, il diniego definitivo comunale dell'accertamento di compatibilità paesaggistica connesso all'accertamento di conformità urbanistica. Con ulteriori motivi aggiunti ha impugnato l'ordinanza comunale n. 47 del 29 dicembre 2025, recante ingiunzione di demolizione delle opere oggetto della pratica di sanatoria, nonché gli atti presupposti e l'ordinanza di demolizione del 2008. È stata chiesta la sospensione cautelare dell'ordinanza di demolizione, deducendo, secondo quanto emerge dall'ordinanza, il rischio di un grave pregiudizio derivante dalla demolizione e, in particolare, il pericolo di frane connesso alla rimozione della struttura paramassi.
La decisione
Il TAR ha accolto, ai sensi dell'art. 55 c.p.a., l'istanza cautelare limitatamente alla sospensione dell'ordinanza comunale n. 47 del 29 dicembre 2025, impugnata con il secondo ricorso per motivi aggiunti. Il Collegio ha ritenuto che la gravità del pregiudizio prospettato, costituito non solo dalla demolizione delle opere ma anche dal pericolo di frane derivante dalla rimozione della struttura paramassi, giustificasse la misura cautelare. L'ordinanza non definisce il merito delle censure relative agli atti paesaggistici, al diniego di compatibilità paesaggistica o alla legittimità sostanziale dell'ordine di demolizione. È stata confermata l'udienza pubblica del 24 giugno 2026 per la trattazione del merito e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa per la valutazione e la concessione della tutela cautelare.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un'ordinanza di demolizione può essere disposta quando l'esecuzione prospetta un pregiudizio grave e attuale, non limitato alla perdita delle opere, ma comprendente anche rischi per la sicurezza del territorio, come il pericolo di frane derivante dalla rimozione di una struttura paramassi.
- Nella fase cautelare il giudice può sospendere l'atto impugnato senza definire il merito della legittimità degli atti paesaggistici, urbanistici e repressivi presupposti, rinviando la loro trattazione all'udienza di merito.
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