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Ordinanza

Ordinanza n. 211/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600690

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo comunale dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica e pareri contrari del Ministero della Cultura e della Soprintendenza relativi alla realizzazione di un impianto di urbanizzazione primaria di pubblica utilità destinato alla trasformazione dell'energia elettrica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il diniego definitivo del Comune di Positano relativo alla pratica di accertamento di compatibilità paesaggistica per la realizzazione di un impianto elettrico di pubblica utilità collocato su un reliquato stradale, nonché i pareri contrari espressi dalla Soprintendenza e dagli uffici del Ministero della Cultura. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma dà atto che le questioni dedotte richiedono l'approfondimento proprio della fase di merito e presentano profili non del tutto privi di fumus boni iuris.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza. In sede cautelare ha rilevato che le questioni prospettate necessitano di un approfondimento nel merito, ma non sono del tutto prive di fumus boni iuris. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto prevalente, nel bilanciamento degli interessi, l'interesse pubblico alla distribuzione dell'energia elettrica, considerato che il manufatto oggetto del parere negativo della Soprintendenza è destinato a una funzione di pubblica utilità. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso il provvedimento impugnato, rinviando la trattazione del merito all'udienza pubblica del 18 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR l'ha applicata valutando il fumus boni iuris e il periculum in mora e disponendo la sospensione del provvedimento impugnato.

  • art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004

    È indicato negli atti impugnati quale riferimento normativo dell'accertamento di compatibilità paesaggistica; l'ordinanza non ne svolge un'interpretazione sostanziale.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento riservato al giudizio di merito ma non risultano manifestamente infondate, il fumus boni iuris può ritenersi sussistente in via non piena, purché ricorrano anche adeguate ragioni di periculum in mora.
  • Nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico alla continuità della distribuzione dell'energia elettrica può prevalere sugli effetti del provvedimento paesaggistico negativo quando l'intervento controverso è destinato alla realizzazione di un manufatto di pubblica utilità.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaReti e impianti energeticiTutela cautelare
RamiBeni culturali e paesaggioEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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