Ordinanza n. 209/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, nonché revoca dell’approvazione della nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto di pistola per difesa personale
Esito
Favorevole al ricorrente (guardia giurata)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti prefettizi e questorili con i quali gli è stato vietato di detenere armi, munizioni o materie esplodenti e sono stati revocati l’approvazione della nomina a guardia particolare giurata e il porto di pistola per difesa personale, chiedendone la sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il ricorso contestava, in sostanza, l’esercizio della discrezionalità amministrativa e la valutazione degli elementi posti a fondamento dei provvedimenti, con particolare riguardo alla natura isolata dell’episodio di conflittualità, al contesto nel quale si era verificato e alla condotta tenuta dal ricorrente. Il giudice ha inoltre considerato l’incidenza dei provvedimenti sulla capacità lavorativa del ricorrente, che svolgeva l’attività di guardia particolare giurata, e sulla possibilità di procurarsi le risorse necessarie al sostentamento proprio e della famiglia.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che, quando il destinatario dei provvedimenti in materia di armi è una guardia particolare giurata, l’amministrazione deve esercitare la propria ampia discrezionalità nel rispetto dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza, tenendo conto dell’incidenza del diniego o della revoca dei titoli abilitativi sulla capacità lavorativa dell’interessato. In tali casi sono richieste un’attività istruttoria e una verifica dei presupposti più approfondite, nonché una motivazione più rigorosa degli indici di sospetto rispetto a quella sufficiente per soggetti che non svolgano tale attività professionale. Nel caso concreto il giudice ha ritenuto che l’amministrazione non avesse adeguatamente ponderato la natura isolata dell’episodio, il relativo contesto e la condotta del ricorrente. L’istanza cautelare è stata quindi accolta esclusivamente ai fini del riesame: le amministrazioni dovranno riesaminare la posizione entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione dell’ordinanza, se anteriore. Il TAR non ha tuttavia sospeso, nelle more del riesame, l’efficacia dei provvedimenti impugnati e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 10 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha consentito l’accoglimento dell’istanza cautelare ai soli fini del riesame.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando un provvedimento in materia di armi è adottato nei confronti di una guardia particolare giurata, l’amministrazione deve considerare specificamente l’incidenza del diniego o della revoca dei titoli abilitativi sulla capacità lavorativa dell’interessato e sulla sua possibilità di procurarsi i mezzi di sostentamento.
- La particolare incidenza professionale ed economica del provvedimento nei confronti di una guardia particolare giurata impone un’attività istruttoria e una verifica dei presupposti più approfondite, oltre a una motivazione più rigorosa degli indici di sospetto, rispetto a quanto richiesto per soggetti che non svolgono tale attività.
- Nell’esercizio della discrezionalità in materia di armi, l’amministrazione deve ponderare, secondo proporzionalità e ragionevolezza, la natura isolata dell’episodio, il contesto nel quale si è verificato e la condotta complessiva dell’interessato.
- Il giudice amministrativo può accogliere una domanda cautelare ai soli fini del riesame, imponendo all’amministrazione di rinnovare la valutazione entro un termine, senza necessariamente sospendere nelle more l’efficacia del provvedimento impugnato.
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