Cassazione Civile, Ordinanza n. 21692/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento IVA relativi agli anni d'imposta 2005 e 2006, con i quali l'Amministrazione finanziaria contestava a una società l'indebito utilizzo del regime agevolativo previsto per i depositi IVA. Secondo l'accertamento, la merce importata era stata fatta sostare in un deposito fiscale creato da un'altra società, ma in modo meramente virtuale e fittizio, poiché tale struttura sarebbe stata priva delle autorizzazioni necessarie e la permanenza dei beni nel deposito sarebbe stata brevissima. La contribuente aveva impugnato gli avvisi e in primo grado aveva ottenuto l'annullamento; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo in sostanza che l'Agenzia delle entrate non fosse competente ad accertare la non spettanza del regime IVA contestato. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alla virtualità del deposito IVA e, con il secondo, la violazione degli artt. 50-bis d.l. n. 331/1993 e 70 d.P.R. n. 633/1972, censurando l'affermazione di incompetenza dell'Agenzia delle entrate ad accertare la regolarità dell'operazione e il corretto assolvimento dell'IVA.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto fondato il secondo motivo, affermando che, quando la merce è estratta da un deposito IVA e viene esposta in autofattura secondo il meccanismo del reverse charge, la verifica sulla regolarità dell'operazione e sull'assolvimento dell'IVA spetta all'Agenzia delle entrate, perché in tale fase si è usciti dalla sfera di controllo dell'autorità doganale. Conseguentemente ha accolto anche il primo motivo, poiché la CTR aveva deciso solo sul presupposto dell'incompetenza dell'Agenzia delle entrate senza esaminare l'altro autonomo motivo d'appello concernente la natura virtuale del deposito IVA, incorrendo in omessa pronuncia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutti i motivi autonomi di appello; la mancata considerazione di una censura integra omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per denunciare l'omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per denunciare la violazione di legge in tema di competenza accertativa IVA.
art. 50-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331
Disciplina il regime dei depositi IVA e il differimento dell'assolvimento dell'imposta al momento dell'estrazione dei beni, mediante inversione contabile.
art. 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È richiamato come norma che disciplina l'IVA all'importazione nel quadro del sistema fiscale applicabile alla fattispecie.
artt. 34 e 36 d.P.R. n. 43/1973
Sono evocati per spiegare che la coincidenza tra autorità doganale e autorità accertatrice dell'IVA all'importazione ha carattere eccezionale e legato a ragioni di economia procedimentale.
Massime di principio
- Quando la merce è introdotta in un deposito IVA e l'IVA viene assolta al momento dell'estrazione con autofattura, la competenza a controllare la correttezza dell'operazione e il corretto assolvimento dell'imposta appartiene all'Agenzia delle entrate, non all'autorità doganale, perché la fase di controllo doganale è ormai cessata.
- La competenza dell'autorità doganale in materia di IVA all'importazione ha natura eccezionale e non può essere estesa alla fase successiva all'uscita dei beni dal deposito fiscale.
- L'omessa pronuncia su un motivo autonomo di appello dedotto dalla parte integra vizio di legittimità ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e comporta cassazione della sentenza impugnata.
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