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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34834/2023 del 11/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Dessì era stato ritenuto responsabile, in qualità di socio amministratore della Emilgos Edizioni s.r.l., del reato previsto dall'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 per aver emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti della Drillmec s.p.a. per complessivi euro 520.300,00 al fine di consentire l'evasione delle imposte. La Corte d'appello di Torino aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado escludendo la recidiva e l'aumento per continuazione, rideterminando la pena a un anno. Con ricorso in Cassazione Dessì aveva dedotto, tra l'altro, insufficiente motivazione e travisamento della prova in ordine al dolo specifico (sostenendo che lo scopo fosse una truffa per drenare denaro e non l'agevolazione dell'evasione fiscale), mancanza di prova dell'intesa con i destinatari delle fatture, vizio nella valutazione dell'eventuale profitto di reato e illegittimità del sequestro/confisca, nonché generiche censure sulla motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure per lo più mere richieste di rivalutazione del fatto già compiuta dai giudici di merito, prive del necessario grado di specificità e autosufficienza richiesto per il ricorso per cassazione, o manifestamente infondate. Sulla sostanza ha comunque condiviso la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui le fatture inesistenti erano state contabilizzate dalla Drillmec e usate nelle dichiarazioni 2013, determinando un risparmio fiscale per il ricevente e quindi il dolo specifico di evasione previsto dall'art. 8 d.lgs. n. 74/2000. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo relativo al sequestro perché proposto per la prima volta in Cassazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento di cassazione e al versamento alla Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    La Corte ha interpretato l'art. 8 come applicabile quando l'emissione di fatture per operazioni inesistenti è contabilizzata dal soggetto ricevente e determina un risparmio fiscale: il fine di consentire l'evasione può coesistere con finalità di profitto personale dell'emittente, trattandosi di reato di pericolo astratto la cui configurazione è comprovata dal mero compimento dell'atto tipico e dal risparmio fiscale risultante.

  • art. 640 cod. pen.

    La Corte rigetta la ricostruzione difensiva che vorrebbe qualificare la condotta come truffa: la mera asserzione che lo scopo fosse drenare risorse non esclude l'esistenza del dolo specifico del reato tributario quando le fatture inesistenti sono state annotate e hanno prodotto o potevano produrre un vantaggio fiscale al ricevente.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Il motivo relativo alla mancata configurazione del profitto di reato e all'illegittimità del sequestro è stato dichiarato inammissibile perché proposto per la prima volta in Cassazione; la Corte non si è pronunciata nel merito per carenza di ammissibilità.

  • artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972

    I rimproveri relativi a detrazione IVA e conseguenze contabili sono stati ritenuti generici e inammissibili ove proposti ex novo; la Corte richiama che la sussistenza di un indebito vantaggio fiscale deve essere adeguatamente provata e non può essere creare ex novo in sede di Cassazione senza specificità.

  • art. 165-bis norme att. cod. proc. pen.

    Richiamato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve indicare puntualmente gli atti che si assumono travisati e allegarli ove necessario; la mancata osservanza rende il ricorso inammissibile.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo proposto per la prima volta in Cassazione (novità della questione), applicando l'inciso di inammissibilità previsto dall'articolo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Sulla base della giurisprudenza costituzionale e della valutazione sulla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha disposto l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Citada in relazione agli effetti dell'inammissibilità del ricorso e alla determinazione degli oneri a carico della parte che propone il ricorso.

Massime di principio

  • La configurazione del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000) può sussistere anche se l'emittente agisce per profitto personale: è sufficiente che le fatture inesistenti siano state contabilizzate dal destinatario e abbiano determinato o potessero determinare un vantaggio fiscale per quest'ultimo.
  • La qualificazione della condotta come truffa (art. 640 c.p.) richiede elementi specifici diversi da quelli del reato tributario; tuttavia la presenza di profitto personale non esclude automaticamente il dolo specifico di evasione fiscale.
  • In Cassazione non è ammessa una semplice riconsiderazione dei fatti o della valutazione probatoria già compiuta dai giudici di merito: il ricorso deve essere autosufficiente e contenere censure precise e puntuali che dimostrino un vizio di motivazione o di diritto.
  • Questioni e argomentazioni nuove non sollevate nei gradi precedenti sono in genere inammissibili in Cassazione (art. 606 c.p.p.): le doglianze di fatto o di prova devono essere tempestivamente prospettate nei gradi antecedenti.
  • Per contestare misure patrimoniali (sequestro/confisca/profitto del reato) è necessario fornire elementi probatori specifici che dimostrino l'assenza di un vantaggio fiscale o di un profitto illecito; la generica affermazione di inesistenza del profitto non è sufficiente.
  • La prova dell'uso delle fatture nei libri contabili e nelle dichiarazioni fiscali, assieme a testimonianze e accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, può bastare a fondare l'addebito di reato tributario quando dimostra il concreto rischio o riduzione dell'imposta.

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