Cassazione Penale, Sentenza n. 20188/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Viterbo che ha confermato il sequestro preventivo dell'Azienda Agricola F.lli Calevi disposto ai sensi dell'art. 321 c.p.p. in relazione al reato di sfruttamento di lavoratori (art. 603-bis c.p.). Contestano la violazione dell'art. 325 c.p.p. per carenza di motivazione circa il periculum in mora e per sproporzione della misura (amministrazione giudiziaria) rispetto alle contestazioni. Sostengono che le criticità retributive e organizzative non implicano necessariamente la configurazione del reato, che l'azienda non sarebbe pertinente al pericolo di protrazione del reato, che vi è uno scarto temporale tra gli accertamenti ispettivi e il sequestro e che nel frattempo sono stati adottati interventi correttivi. Propongono misure meno afflittive (controllo giudiziario ex art. 3 L. n.199/2016) e deducono mancata considerazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che il gravame fosse, nella sostanza, un'impugnazione di merito e della motivazione del giudice del riesame (fumus e periculum), cioè questioni di fatto o valutazioni motivazionali che in cassazione sono sindacabili solo per vizio di legge o vizi motivazionali radicali. Le doglianze sono state ritenute generiche e non supportate da elementi idonei a dimostrare un vizio di diritto. Inoltre il GIP, nel corso del procedimento, ha sostituito il sequestro con la misura del controllo giudiziario ai sensi dell'art. 3 L. n.199/2016 (provvedimento del 30.1.2025), misura alternativa che ha reso inattuale la censura sulla sproporzione del sequestro. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria (quantificazione non riportata integralmente nel testo).
Norme richiamate
art. 603-bis c.p. (sfruttamento del lavoro)
La contestazione penale riguarda lo sfruttamento di 104 lavoratori attraverso retribuzioni difformi, violazioni di orario e norme di sicurezza; la Corte richiama che le indagini hanno raccolto dichiarazioni e intercettazioni indicative della fattispecie.
art. 321 c.p.p. (sequestro preventivo), comma 1
Norma che autorizza il sequestro impeditivo quando la disponibilità della cosa pertinente al reato può aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare altri reati; è il titolo giuridico usato per il sequestro dell'azienda.
art. 325 c.p.p. (motivazione degli atti)
Richiede motivazione sufficiente dei provvedimenti; i ricorrenti l'hanno invocata ma la Corte ha ritenuto le censure generiche e non idonee a fondare il ricorso per cassazione.
art. 3 L. 29/10/2016 n.199 (controllo giudiziario in luogo del sequestro)
Prevede la possibilità per il giudice di disporre, in luogo del sequestro preventivo, il controllo giudiziario quando l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa arrecare pregiudizio ai livelli occupazionali o al valore aziendale; il GIP ha applicato tale misura il 30/01/2025.
art. 104-bis disp. att. c.p.p. (amministrazione giudiziaria)
Richiamata dalla difesa come misura applicata; la Corte osserva che la misura originaria è stata poi sostituita con il controllo giudiziario previsto dalla L. 199/2016.
Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 (giurisprudenza sul vizio motivazionale)
Precedente richiamato per delineare i limiti dell'impugnazione in cassazione delle ordinanze cautelari: ammessa solo per violazione di legge o vizi motivazionali radicali.
Sez. 4, n. 40554 del 29/09/2021 (Stagno)
Precedente che riconosce la possibilità di utilizzare il controllo giudiziario ex L. 199/2016 come misura alternativa al sequestro nelle vicende di sfruttamento lavorativo.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Principio richiamato in tema di condanna alle spese e sanzione pecuniaria per ricorsi inammissibili, in assenza di colpa della parte.
Massime di principio
- In Cassazione i ricorsi contro ordinanze di sequestro preventivo sono ammissibili prevalentemente per vizi di diritto: l'impugnazione di valutazioni di fatto o della motivazione, se generica, è normalmente inammissibile.
- La misura del controllo giudiziario ex art. 3 L. n.199/2016 è alternativa al sequestro impeditivo quando la sospensione dell'attività arrecherebbe danno all'occupazione o al valore aziendale; la sua applicazione può rendere irrilevanti le censure sulla sproporzione del sequestro originario.
- Per ottenere successo in sede di legittimità il difensore deve individuare specifici profili di illegittimità giuridica o lacune motivazionali gravi e circostanziate, non meri contrasti sulle valutazioni probatorie.
- Il requisito del periculum per il sequestro preventivo richiede congrua motivazione che colleghi elementi di fatto (es. dichiarazioni, intercettazioni, accertamenti ispettivi) al rischio di protrazione o aggravamento del reato; contestazioni non supportate da elementi concreti sono deboli in sede di cassazione.
- Se la misura cautelare viene mitigata o sostituita dal giudice (es. con controllo giudiziario), il ricorrente può perdere l'interesse a contestare la proporzione della misura originaria; tuttavia è opportuno documentare tempestivamente ogni intervento correttivo e le sue concrete ricadute sui lavoratori.
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