Cassazione Civile, Ordinanza n. 33322/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una proprietaria di fondi agricoli volta a ottenere il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti per il periodo 1 aprile 2000 - 31 dicembre 2004, con conseguente cancellazione, per lo stesso periodo, dall'elenco degli imprenditori agricoli professionali. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello, in riforma, l'ha respinta ritenendo il quadro probatorio indicativo di uno scarso coinvolgimento diretto della proprietaria nell'attività agricola e reputando non decisiva la prova testimoniale. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, violazione e/o erronea interpretazione delle risultanze probatorie ai sensi degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato le regole sull'onere della prova, svalutando l'istruttoria svolta e attribuendo valore assoluto alle sommarie informazioni rese in sede ispettiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e una diversa valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che non risultava configurata una violazione dell'art. 2697 c.c., perché la ricorrente non aveva dimostrato che il giudice d'appello avesse invertito l'onere della prova tra fatti costitutivi ed eccezioni. Quanto agli artt. 115 e 116 c.p.c., la Corte ha ribadito che la loro violazione è deducibile solo in casi specifici, non ricorrenti nella specie; parimenti, non era configurabile un omesso esame di fatto decisivo, poiché il fatto storico rilevante era stato considerato. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l'INPS è rimasto intimato. È stato infine dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione della norma si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne è onerata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni.
La sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice dichiara espressamente di non osservare la regola o decide su prove non introdotte dalle parti e acquisite fuori dai poteri officiosi.
La sua violazione è deducibile in cassazione nei limiti del vizio di motivazione e non consente di sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame di elementi probatori non integra di per sé il vizio; occorre l'omesso esame di un fatto storico decisivo, quando il fatto non sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
È richiamato in relazione al procedimento camerale non partecipato e alla comunicazione della proposta del relatore alle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La deduzione di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice di merito ha invertito il riparto dell'onere probatorio; non basta contestare la valutazione delle prove o la loro maggiore o minore attendibilità.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova lettura del compendio istruttorio: la valutazione di attendibilità, concludenza e forza dimostrativa delle prove appartiene in via esclusiva al giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in ipotesi rigorose, quali l'espresso diniego del principio di disponibilità delle prove o l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti; non è sufficiente lamentare una diversa ponderazione del materiale probatorio.
- L'omesso esame di singoli elementi probatori non equivale, di per sé, a omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., se il fatto storico rilevante è comunque stato preso in considerazione dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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