Cassazione Civile, Ordinanza n. 35883/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica catastale e di accertamento IMU relativo a un capannone demaniale, ubicato nel porto di Napoli e dato in concessione, che l'Ufficio aveva ritenuto da classificare nella categoria D/8 con conseguente recupero di imposta per gli anni 2012 e 2013. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia, affermando che l'immobile, pur con vocazione commerciale, dovesse essere classificato in E/1 perché funzionale al servizio di trasporto marittimo e privo di autonoma redditività. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 5 del R.D.L. n. 652 del 1939, 40 del d.P.R. n. 1142 del 1949 e 2, comma 40, del D.L. n. 262 del 2006, sostenendo che la categoria E/1 spetta solo a immobili estranei a usi commerciali o industriali, mentre nel caso concreto il deposito di merci e le strutture connesse avevano autonomia funzionale e reddituale e quindi non potevano essere ricondotti al gruppo E. La società ha resistito con controricorso, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per asserita doppia conforme.
La decisione
La Corte ha rigettato l'eccezione di inammissibilità per doppia conforme, precisando che tale preclusione opera solo quando sia dedotto il vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., mentre qui era denunciata violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. Nel merito ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia: il giudice di appello non aveva verificato in concreto la destinazione operativa dell'immobile, né la presenza di autonomia funzionale e reddituale, ma aveva attribuito la categoria E/1 in modo apodittico sulla base della sola funzione di pubblico interesse del trasporto marittimo e della natura demaniale del bene. La Corte ha richiamato il principio per cui gli immobili del gruppo E devono essere estranei ad usi commerciali o industriali e, se in concreto impiegati per attività imprenditoriali con autonomia reddituale, vanno classificati in altra categoria, anche D/8. Pertanto ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione o falsa applicazione di legge consente di superare l'eccezione di inammissibilità fondata sulla doppia conforme, che riguarda solo il vizio motivazionale di cui al n. 5.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La preclusione della doppia conforme opera solo in presenza di censura motivazionale, non quando sia dedotta violazione di legge.
art. 5 del R.D.L. n. 652 del 1939
Richiamato quale parametro per la classificazione catastale in base alle caratteristiche oggettive e reddituali dell'immobile.
art. 40 del d.P.R. n. 1142 del 1949
Richiamato per il criterio di classificazione degli immobili aventi autonomia funzionale e reddituale.
art. 2, comma 40, del D.L. n. 262 del 2006
Le unità immobiliari del gruppo E non possono comprendere porzioni destinate a uso commerciale, industriale o ad usi diversi se dotate di autonomia funzionale o reddituale.
art. 1, comma 578, della L. n. 205 del 2017
È disposizione valevole solo per il futuro, dal 1° gennaio 2020, e quindi non incide sulla fattispecie decisa.
Massime di principio
- Per il classamento catastale degli immobili del gruppo E è necessario verificare in concreto se il bene sia estraneo a usi commerciali o industriali: la sola funzione di pubblico interesse o il carattere demaniale del bene non bastano.
- Un immobile o una porzione di immobile che presenti autonomia funzionale e reddituale, cioè sia concretamente idoneo a produrre reddito nello svolgimento di un'attività imprenditoriale, non può essere mantenuto nella categoria E anche se inserito in un compendio destinato a servizio pubblico.
- Ai fini della classificazione catastale, il giudice di merito deve valutare l'effettiva destinazione operativa e funzionale del bene, non limitarsi a qualificazioni astratte o alla mera denominazione dell'attività svolta.
- La categoria E/1 è riservata alle stazioni per servizi di trasporto di tipo pubblico universale; non vi rientrano automaticamente immobili portuali o depositi merci solo perché inseriti in un contesto di trasporto marittimo.
- L'eccezione di inammissibilità fondata sulla doppia conforme non è proponibile quando il ricorso per cassazione deduce violazione o falsa applicazione di legge anziché vizio di motivazione.
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