Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07684/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce dall'irrogazione, da parte della società datrice di lavoro, di ammonizioni scritte a numerosi dipendenti che si erano rifiutati di osservare un nuovo orario giornaliero di lavoro disposto unilateralmente dall'azienda. Il nuovo assetto prevedeva turni di otto ore non consecutive, con pausa centrale, in sostituzione dei precedenti turni di otto ore consecutive. I lavoratori hanno contestato la legittimità delle sanzioni e i giudici di merito hanno ritenuto illegittima la modifica dell'orario, perché peggiorativa rispetto alla disciplina collettiva applicabile, in particolare in relazione alla pausa retribuita prevista dal CCNL metalmeccanici per i lavoratori a turni avvicendati. In cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c. in relazione all'art. 5, comma 9, Sezione IV, Titolo III, del CCNL 5 dicembre 2012, sostenendo che la clausola collettiva riconoscerebbe la mezz'ora retribuita per refezione solo in caso di turni avvicendati di otto ore consecutive, non invece per l'orario spezzato; ha inoltre sostenuto che la riorganizzazione sarebbe stata consentita dal confronto con la RSU e dalle norme sulle pause lavorative. La censura è stata però ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non su una diversa interpretazione della clausola collettiva, ma sul rilievo che la modifica d'orario comportava un aumento delle ore di lavoro effettivo e quindi una modifica peggiorativa e unilateralmente non consentita dell'assetto contrattuale dei rapporti di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo formulato dalla società non colpisse la reale ragione della decisione di merito, poiché la Corte d'appello aveva affermato l'illiceità dell'ordine di servizio per la sua natura peggiorativa e per l'aumento del lavoro effettivo, non per una interpretazione errata della clausola del CCNL. La parte finale del motivo, che introduceva un diverso profilo relativo alla legittimità della rimodulazione dell'orario tramite esame con la rappresentanza sindacale unitaria e alle pause nella giornata spezzata, è stata considerata comunque carente ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c., perché priva di specifica illustrazione delle ragioni di diritto e dei presupposti fattuali necessari. La società ricorrente è stata condannata alle spese in favore dei controricorrenti, con distrazione al difensore antistatario, ed è stato dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Invocato dalla ricorrente come criterio di interpretazione del contratto collettivo; la Corte non ne esamina il merito perché il motivo è ritenuto inammissibile per difetto di confronto con la ratio decidendi.

  • art. 1363 c.c.

    Invocato dalla ricorrente come criterio ermeneutico; non è applicato nel merito per inammissibilità del motivo.

  • art. 1364 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere una lettura restrittiva della clausola collettiva; la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 5, comma 9, Sezione IV, Titolo III, CCNL 5 dicembre 2012 metalmeccanici privati e installazione impianti

    "con decorrenza dal 1° luglio 1978 tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficiano di mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda"; "Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già usufruiscano nell'ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo"

    Clausola richiamata dalla ricorrente per sostenere che il beneficio della pausa retribuita presupporrebbe turni avvicendati di otto ore consecutive; la Corte non entra nel merito interpretativo perché il ricorso non attacca la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma di deduzione del vizio di violazione di legge invocata nel motivo di ricorso; la Corte ribadisce che il motivo deve contenere specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti per dimostrare il contrasto tra sentenza e norme denunciate.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per affermare che il motivo di ricorso deve indicare in modo specifico le ragioni della censura; nel caso concreto la parte finale del motivo è stata ritenuta generica e quindi non idonea a superare il vaglio di ammissibilità.

  • art. 8 del d.lgs. 66 del 2003

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della possibilità di rimodulare l'orario e delle pause nella giornata spezzata; la Corte lo considera un richiamo generico e non decisivo, privo di specifica correlazione con la decisione impugnata.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato in combinazione con il comma 1-quater per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e si limita a prospettare una diversa lettura del quadro normativo o contrattuale.
  • La deduzione di violazione di legge richiede non solo l'indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche argomentazioni specifiche e intellegibili che spieghino in che modo la decisione di merito confligga con esse.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione sulla natura unilateralmente peggiorativa di una modifica dell'orario di lavoro e sull'aumento del lavoro effettivo, la censura che discuta solo dell'interpretazione di una clausola collettiva può risultare non pertinente.
  • Un richiamo generico a fonti normative o prassi amministrative non è sufficiente a sorreggere un motivo di ricorso se manca la dimostrazione concreta della loro applicabilità al caso deciso.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente soccombente è tenuta al pagamento delle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.