Cassazione Civile, Ordinanza n. 13652/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di associazione in partecipazione del 14 giugno 2000 relativo alla promozione e vendita di autovetture di nicchia. La società poi in liquidazione conveniva l'altra parte chiedendo l'accertamento dell'inadempimento degli obblighi contrattuali, il risarcimento del danno corrispondente alla maggiore somma investita nell'operazione, il risarcimento di un ulteriore maggior danno connesso all'operazione TVR Italia e il risarcimento del danno alla vettura TVR Grantura 1961, assumendo anche che l'altra parte fosse responsabile per la custodia del veicolo. In primo grado il tribunale respingeva le eccezioni di nullità e inefficacia del contratto, rigettava le domande riconvenzionali della convenuta, dichiarava cessato il rapporto e disponeva una CTU per regolare i rapporti di dare e avere, escludendo valore probatorio a un documento non sottoscritto prodotto dall'attrice. In appello la soccombente censurava la decisione, ma la Corte territoriale rigettava il gravame ritenendo che il comportamento della controparte, consistito nel non investire oltre due manifestazioni fieristiche, non integrasse grave inadempimento né violazione di buona fede, anche in ragione della struttura del rapporto (assenza di esclusiva e revocabilità ad nutum con preavviso), che il documento privo di sottoscrizione non potesse valere come ricognizione di debito, e che mancasse prova sia dell'obbligo di custodia sia del danno relativo all'autovettura. In cassazione la ricorrente proponeva otto motivi, ma la Corte non esaminava il merito delle doglianze perché la controricorrente eccepiva l'improcedibilità del ricorso: la ricorrente aveva dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata le era stata notificata, ma aveva depositato solo copia autentica della decisione priva della relata di notifica, e la relata non risultava né prodotta dalla controricorrente né presente nel fascicolo d'ufficio. La Corte, richiamando la giurisprudenza di legittimità sulle conseguenze dell'omesso deposito della relata in presenza di notificazione della sentenza, dichiarava quindi improcedibile il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato improcedibile. La Corte ha ritenuto decisiva l'omessa produzione, da parte della ricorrente, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notifica, nonostante la stessa avesse dichiarato che la decisione era stata notificata. Poiché la relata non era stata depositata neppure dalla controricorrente e non risultava nel fascicolo d'ufficio, la Corte ha escluso ogni possibilità di sanatoria e ha applicato la sanzione processuale dell'improcedibilità. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ed è stato disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La notificazione della sentenza, se dichiarata dalla parte ricorrente, è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.
La parte ricorrente ha l'onere di depositare, nel termine previsto, la copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione; l'omissione, in assenza della relativa documentazione nel fascicolo del giudice, comporta l'improcedibilità del ricorso.
La produzione della relata da parte del controricorrente è solo ipotesi eccezionale; in mancanza, l'onere resta a carico del ricorrente.
Non è ammesso il recupero indeterminato dell'omissione documentale tramite produzione successiva che vanifichi il meccanismo di verifica della procedibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di declaratoria di improcedibilità sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Richiamato dalla Corte di merito per valutare la gravità dell'eventuale inadempimento in funzione della risoluzione del contratto.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente per cassazione dichiara che la sentenza impugnata le è stata notificata, assume su di sé l'onere di depositare la copia autentica della sentenza munita della relata di notifica entro il termine di legge; la mancanza di tale documentazione determina improcedibilità se il documento non è altrimenti disponibile al giudice.
- La verifica della procedibilità del ricorso precede ogni esame di ammissibilità e di merito, perché serve a consentire il controllo officioso sulla tempestività dell'impugnazione e sulla formazione del giudicato formale.
- L'omessa produzione della relata di notifica non è sanata dalla mera non contestazione della controparte, né dal fatto che la notifica sia stata eseguita dalla stessa parte controricorrente, salvo che la documentazione sia già presente nel fascicolo d'ufficio o depositata dalla controparte nei casi eccezionali previsti.
- Nel contratto di associazione in partecipazione, la valutazione dell'inadempimento e della violazione della buona fede deve essere compiuta tenendo conto della struttura concreta del rapporto, della stabilità dell'investimento e dell'eventuale esclusiva; in mancanza di un grave inadempimento non è configurabile la risoluzione né il risarcimento del danno.
- Un documento privo di sottoscrizione non può essere qualificato come atto ricognitivo di debito se non emerge una chiara dichiarazione di volontà proveniente dal soggetto obbligato e diretta a riconoscere l'esistenza del diritto altrui.
- Chi invoca il risarcimento del danno deve fornire prova sia del titolo della pretesa sia del danno e del nesso con il comportamento dedotto, inclusi eventuali obblighi di custodia o responsabilità specifiche.
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